Accade spesso che tra i rapporti di una società in liquidazione figurino debiti condizionati o contestati. Traendo spunto da tale ipotesi, l'articolo analizza i poteri dei liquidatori nella distribuzione dell'attivo, così come disciplinati dalle norme civilistiche e penalistiche del codice civile e delle leggi speciali, dimostrando che: i) la riforma del diritto societario del 2003 affida ai liquidatori una più ampia discrezionalità, alla quale corrisponde un articolato regime di responsabilità; ii) nella fase di liquidazione non trova applicazione il vincolo del capitale sociale e delle riserve indisponibili; iii) i liquidatori possono distribuire acconti di liquidazione anche senza aver preventivamente accertato l'attuale, immediata disponibilità in capo alla società delle somme necessarie a pagare tutti i creditori sociali (anche quelli il cui credito è condizionato o controverso, o è sottoposto a termine); iv) i liquidatori possono chiudere la liquidazione anche in pendenza di responsabilità potenziali della società, alternativamente: (a) depositando presso una banca le somme necessarie a pagare i debiti condizionati o contestati o non ancora scaduti; (b) distribuendo tali somme ai soci, a condizione che essi rilascino idonee garanzie (in analogia a quanto previsto dal § 272 dell'Aktiengesetz tedesco). L'articolo si chiude con alcune considerazioni in tema di responsabilità dei liquidatori. Tale responsabilità sussiste non solo nei confronti dei creditori sociali (ove i liquidatori abbiano distribuito acconti di liquidazione o chiuso la liquidazione in maniera troppo disinvolta, senza garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei debiti della società), ma anche nei confronti dei soci (ove i liquidatori abbiano esageratamente ritardato la ripartizione dell'attivo o la chiusura del procedimento di liquidazione). Solo se i liqudatori eserciteranno il loro potere discrezionale in modo da soddisfare, secondo i criteri generali della professionalità e della diligenza richieste dalla natura del loro incarico, l'interesse dei soci, garantendo al contempo ai creditori sociali il tempestivo ed integrale pagamento dei loro crediti, essi potranno andare esenti da responsabilità nei confronti di una delle due categorie di soggetti.

I poteri dei liquidatori di società di capitali nella distribuzione dell'attivo

SCIMEMI, ETTORE
2008

Abstract

Accade spesso che tra i rapporti di una società in liquidazione figurino debiti condizionati o contestati. Traendo spunto da tale ipotesi, l'articolo analizza i poteri dei liquidatori nella distribuzione dell'attivo, così come disciplinati dalle norme civilistiche e penalistiche del codice civile e delle leggi speciali, dimostrando che: i) la riforma del diritto societario del 2003 affida ai liquidatori una più ampia discrezionalità, alla quale corrisponde un articolato regime di responsabilità; ii) nella fase di liquidazione non trova applicazione il vincolo del capitale sociale e delle riserve indisponibili; iii) i liquidatori possono distribuire acconti di liquidazione anche senza aver preventivamente accertato l'attuale, immediata disponibilità in capo alla società delle somme necessarie a pagare tutti i creditori sociali (anche quelli il cui credito è condizionato o controverso, o è sottoposto a termine); iv) i liquidatori possono chiudere la liquidazione anche in pendenza di responsabilità potenziali della società, alternativamente: (a) depositando presso una banca le somme necessarie a pagare i debiti condizionati o contestati o non ancora scaduti; (b) distribuendo tali somme ai soci, a condizione che essi rilascino idonee garanzie (in analogia a quanto previsto dal § 272 dell'Aktiengesetz tedesco). L'articolo si chiude con alcune considerazioni in tema di responsabilità dei liquidatori. Tale responsabilità sussiste non solo nei confronti dei creditori sociali (ove i liquidatori abbiano distribuito acconti di liquidazione o chiuso la liquidazione in maniera troppo disinvolta, senza garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei debiti della società), ma anche nei confronti dei soci (ove i liquidatori abbiano esageratamente ritardato la ripartizione dell'attivo o la chiusura del procedimento di liquidazione). Solo se i liqudatori eserciteranno il loro potere discrezionale in modo da soddisfare, secondo i criteri generali della professionalità e della diligenza richieste dalla natura del loro incarico, l'interesse dei soci, garantendo al contempo ai creditori sociali il tempestivo ed integrale pagamento dei loro crediti, essi potranno andare esenti da responsabilità nei confronti di una delle due categorie di soggetti.
2008
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2269476
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