Nel lavoro si esaminano i problemi che le nuove tecnologie pongono, con riguardo alla diffusione di informazioni aventi rilevanza fiscale tramite internet ed i portali dell’amministrazione finanziaria. Dapprima si mette in evidenza come l’utilizzo della rete da parte di Agenzia e Ministero, sin dalle esperienze degli anni ‘90, tenda a favorire la conoscenza dell’organizzazione ed a moltiplicare gli strumenti in cui reperire materiali esplicativi, con un approccio in cui prevalgono scopi di marketing, tanto è vero che l’attenzione alle strategie informative è spesso associata ad analisi di customer satisfaction. Minore è l’attenzione all’idoneità degli strumenti elettronici a fornire informazioni qualificate agli operatori, con spiccati connotati tecnici. Il quadro muta in radice con la L. 212/2000, che assegna all’informazione tramite la rete un ruolo nell’attuazione delle garanzie del contribuente. Lo scritto si concentra, dunque, sull’art. 5 di detta legge, che impone all’amministrazione di avvalersi di strumenti di informazione elettronica per assicurare la conoscenza delle disposizioni legislative, garantendo aggiornamenti “in tempo reale”. Si esprime l’avviso che tale obbligo non integri solo un’alternativa ad altre fonti di conoscenza, ma abbia la funzione di rispondere al problema endemico dell’incostanza e dispersione della normativa tributaria, permettendo al contribuente di affidarsi ad un “luogo virtuale” nel quale reperire il testo di legge effettivamente vigente, così, ribaltando sul soggetto pubblico l’onere di attenuare le distorsioni dovute all’instabilità normativa. Se ne ricavano indicazioni pratiche su come debba essere strutturata la banca dati di legislazione e, proponendo una casistica, si riflette sulla tutela di chi abbia ritrovato nel sito fonti non coordinate o non aggiornate, giungendo ad ipotizzare l’inapplicabilità del principio ignorantia legis non excusat. Si esamina poi l’obbligo di portare a conoscenza tempestivamente e con mezzi idonei circolari e risoluzioni, evidenziando come ciò abbia favorito il proliferare di informazioni. Si esprime l’opinione che i vari livelli informativi, la loro interconnessione, l’interrelazione e quantità di outputs degradino la percezione del valore dell’informazione stessa e diluiscano le indicazioni di provenienza amministrativa appiattendole a mere notizie di rilievo tecnico-fiscale. Ciò impone di ripensare i limiti della tutela dell’affidamento, sia per non ampliarne indebitamente lo spazio, agganciandola a qualsiasi notizia non qualificata, sia per non pregiudicarne la salvaguardia nei confronti di chi si affidi agli strumenti di conoscenza informatici. Si esprime l’opinione, utile de iure condendo, che si debba distinguere tra “navigazione attraverso” e “ricerca di” informazioni, alla quale solo andrebbe riconosciuta idoneità a fondare situazioni di affidamento tutelabile. Conterebbero cioè anche lo scopo ed il percorso di ricerca, sicchè sarebbe necessario che l’amministrazione distinguesse gli spazi virtuali per il reperimento di informazioni qualificate, in attuazione dello Statuto, guidando tali ricerche con note che sottolineino attendibilità, aggiornamento e finalità della comunicazione. Si approfondisce poi il problema delle informazioni apparentemente amministrative, provenienti da siti confondibili con quelli ufficiali e quello delle informazioni contenute in siti istituzionali di soggetti diversi dall’amministrazione finanziaria, il cui link si trovi nei siti ad essa riconducibili, e, prospettando varie casistiche, ci si chiede se, in relazione all’attendibilità di tali informazioni, l’amministrazione assuma specifica responsabilità. Nell’ultima parte, proponendo casi concreti, si analizza il problema dell'affidamento posto dal contribuente nelle indicazioni che egli possa trarre dal "comportamento informatico", cioè dalle "reazioni" che i programmi informatici ministeriali, utilizzati per i vari adempimenti tributari, restituiscono rispetto all’imput del compilatore, verificando se l'omessa segnalazione informatica di errori nella gestione dei dati possa far sorgere nell'operatore la convinzione della correttezza della trasmissione, con la conseguente tutelabilità dell’affidamento. Nello scritto è presente la consapevolezza della particolarità dell’informazione elettronica, con specifico riguardo ai problemi di prova e si evidenzia il tema dell’educazione informatica e dell’eguaglianza nell’accesso ai relativi strumenti, fornendo indicazioni sulle linee di sviluppo della fiscalità telematica.

Riflessioni sulle prospettive e sui nuovi problemi dell'informazione elettronica assicurata tramite i siti istituzionali dell'amministrazione finanziaria e mediantela banca dati di documentazione tributaria.

TRIVELLIN, MAURO
2008

Abstract

Nel lavoro si esaminano i problemi che le nuove tecnologie pongono, con riguardo alla diffusione di informazioni aventi rilevanza fiscale tramite internet ed i portali dell’amministrazione finanziaria. Dapprima si mette in evidenza come l’utilizzo della rete da parte di Agenzia e Ministero, sin dalle esperienze degli anni ‘90, tenda a favorire la conoscenza dell’organizzazione ed a moltiplicare gli strumenti in cui reperire materiali esplicativi, con un approccio in cui prevalgono scopi di marketing, tanto è vero che l’attenzione alle strategie informative è spesso associata ad analisi di customer satisfaction. Minore è l’attenzione all’idoneità degli strumenti elettronici a fornire informazioni qualificate agli operatori, con spiccati connotati tecnici. Il quadro muta in radice con la L. 212/2000, che assegna all’informazione tramite la rete un ruolo nell’attuazione delle garanzie del contribuente. Lo scritto si concentra, dunque, sull’art. 5 di detta legge, che impone all’amministrazione di avvalersi di strumenti di informazione elettronica per assicurare la conoscenza delle disposizioni legislative, garantendo aggiornamenti “in tempo reale”. Si esprime l’avviso che tale obbligo non integri solo un’alternativa ad altre fonti di conoscenza, ma abbia la funzione di rispondere al problema endemico dell’incostanza e dispersione della normativa tributaria, permettendo al contribuente di affidarsi ad un “luogo virtuale” nel quale reperire il testo di legge effettivamente vigente, così, ribaltando sul soggetto pubblico l’onere di attenuare le distorsioni dovute all’instabilità normativa. Se ne ricavano indicazioni pratiche su come debba essere strutturata la banca dati di legislazione e, proponendo una casistica, si riflette sulla tutela di chi abbia ritrovato nel sito fonti non coordinate o non aggiornate, giungendo ad ipotizzare l’inapplicabilità del principio ignorantia legis non excusat. Si esamina poi l’obbligo di portare a conoscenza tempestivamente e con mezzi idonei circolari e risoluzioni, evidenziando come ciò abbia favorito il proliferare di informazioni. Si esprime l’opinione che i vari livelli informativi, la loro interconnessione, l’interrelazione e quantità di outputs degradino la percezione del valore dell’informazione stessa e diluiscano le indicazioni di provenienza amministrativa appiattendole a mere notizie di rilievo tecnico-fiscale. Ciò impone di ripensare i limiti della tutela dell’affidamento, sia per non ampliarne indebitamente lo spazio, agganciandola a qualsiasi notizia non qualificata, sia per non pregiudicarne la salvaguardia nei confronti di chi si affidi agli strumenti di conoscenza informatici. Si esprime l’opinione, utile de iure condendo, che si debba distinguere tra “navigazione attraverso” e “ricerca di” informazioni, alla quale solo andrebbe riconosciuta idoneità a fondare situazioni di affidamento tutelabile. Conterebbero cioè anche lo scopo ed il percorso di ricerca, sicchè sarebbe necessario che l’amministrazione distinguesse gli spazi virtuali per il reperimento di informazioni qualificate, in attuazione dello Statuto, guidando tali ricerche con note che sottolineino attendibilità, aggiornamento e finalità della comunicazione. Si approfondisce poi il problema delle informazioni apparentemente amministrative, provenienti da siti confondibili con quelli ufficiali e quello delle informazioni contenute in siti istituzionali di soggetti diversi dall’amministrazione finanziaria, il cui link si trovi nei siti ad essa riconducibili, e, prospettando varie casistiche, ci si chiede se, in relazione all’attendibilità di tali informazioni, l’amministrazione assuma specifica responsabilità. Nell’ultima parte, proponendo casi concreti, si analizza il problema dell'affidamento posto dal contribuente nelle indicazioni che egli possa trarre dal "comportamento informatico", cioè dalle "reazioni" che i programmi informatici ministeriali, utilizzati per i vari adempimenti tributari, restituiscono rispetto all’imput del compilatore, verificando se l'omessa segnalazione informatica di errori nella gestione dei dati possa far sorgere nell'operatore la convinzione della correttezza della trasmissione, con la conseguente tutelabilità dell’affidamento. Nello scritto è presente la consapevolezza della particolarità dell’informazione elettronica, con specifico riguardo ai problemi di prova e si evidenzia il tema dell’educazione informatica e dell’eguaglianza nell’accesso ai relativi strumenti, fornendo indicazioni sulle linee di sviluppo della fiscalità telematica.
2008
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