La ricerca concerne i limiti di applicazione dell'art. 21 - octies, secondo comma, della legge sul procedimento amministrativo. ivi è ravvisato un caso in cui il provvedimento amministrativo, pur viziato, non è annullabile. Si procede quindi a verificare se una tale disposizione sia costituzionalmente illegittima, cosa che sarebbe sostenibile solo se l'ordinamento prevedesse una forma di tutela alternativa a quella di carattere costitutiva e parimenti soddisfacente per il destinatario del provvedimento. Si esclude che tale tutela alternativa in generale sussista e, in particolare, si esclude che essa possa consistere in una tutela di carattere risarcitorio.
LA NON ANNULLABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI
VOLPE, FRANCESCO
2008
Abstract
La ricerca concerne i limiti di applicazione dell'art. 21 - octies, secondo comma, della legge sul procedimento amministrativo. ivi è ravvisato un caso in cui il provvedimento amministrativo, pur viziato, non è annullabile. Si procede quindi a verificare se una tale disposizione sia costituzionalmente illegittima, cosa che sarebbe sostenibile solo se l'ordinamento prevedesse una forma di tutela alternativa a quella di carattere costitutiva e parimenti soddisfacente per il destinatario del provvedimento. Si esclude che tale tutela alternativa in generale sussista e, in particolare, si esclude che essa possa consistere in una tutela di carattere risarcitorio.Pubblicazioni consigliate
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