Il c.d. decreto Bersani bis (d.l. n. 7/2007, convertito in l. n. 40/2070), nell’intento di introdurre una serie di semplificazioni miranti alla “protezione del consumatore”, ha previsto due innovazioni che sono venute ad incidere su alcuni istituti tradizionali del diritto civile. Da una parte la c.d. portabilità del mutuo prevede delle misure nell’ambito dell’estinzione-rinnovazione di un rapporto contrattuale, quale è, appunto, quello di mutuo, che pur nell’intento dichiarato di semplificare, tutto fanno tranne il rendere più semplice quello che non può esserlo, visto che il previsto sistema di trasferimento delle garanzie connesse al rapporto contrattuale, mediante il meccanismo della surrogazione, si pone, sotto certi aspetti, in stridente contrasto con alcuni principi generali, costringendo l’interprete a vere e proprie acrobazie esegetiche. Dall’altra parte non meno dirompente è apparso l’intervento in tema di cancellazione di ipoteche, pure questo pensato per rendere più semplice, quello che, forse, questa volta già lo era. Il nuovo procedimento di cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di mutui bancari risulta imperniato sull’automatismo dell’estinzione della garanzia al momento dell’estinzione dell’obbligazione; rendendo, poi, superfluo il ricorso all’intervento del notaio, si accentua il profilo di responsabilità del creditore – cui spetta porre in moto il procedimento formale di cancellazione – oltreché, seppur in minor misura, delle conservatorie. Anche sotto questo secondo profilo, l’intervento normativo de quo pone delicati problemi di inquadramento all’interno del sistema complessivo della pubblicità immobiliare ipotecaria, cui pare essersi aggiunta, in definitiva, una nuova forma di cancellazione, sui generis non solo nei presupposti oggettivi e soggettivi, ma anche, soprattutto, negli effetti.

La portabilita' dei mutui e la cancellazione di ipoteca nel c.d. decreto Bersani-bis

CEOLIN, MATTEO
2008

Abstract

Il c.d. decreto Bersani bis (d.l. n. 7/2007, convertito in l. n. 40/2070), nell’intento di introdurre una serie di semplificazioni miranti alla “protezione del consumatore”, ha previsto due innovazioni che sono venute ad incidere su alcuni istituti tradizionali del diritto civile. Da una parte la c.d. portabilità del mutuo prevede delle misure nell’ambito dell’estinzione-rinnovazione di un rapporto contrattuale, quale è, appunto, quello di mutuo, che pur nell’intento dichiarato di semplificare, tutto fanno tranne il rendere più semplice quello che non può esserlo, visto che il previsto sistema di trasferimento delle garanzie connesse al rapporto contrattuale, mediante il meccanismo della surrogazione, si pone, sotto certi aspetti, in stridente contrasto con alcuni principi generali, costringendo l’interprete a vere e proprie acrobazie esegetiche. Dall’altra parte non meno dirompente è apparso l’intervento in tema di cancellazione di ipoteche, pure questo pensato per rendere più semplice, quello che, forse, questa volta già lo era. Il nuovo procedimento di cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di mutui bancari risulta imperniato sull’automatismo dell’estinzione della garanzia al momento dell’estinzione dell’obbligazione; rendendo, poi, superfluo il ricorso all’intervento del notaio, si accentua il profilo di responsabilità del creditore – cui spetta porre in moto il procedimento formale di cancellazione – oltreché, seppur in minor misura, delle conservatorie. Anche sotto questo secondo profilo, l’intervento normativo de quo pone delicati problemi di inquadramento all’interno del sistema complessivo della pubblicità immobiliare ipotecaria, cui pare essersi aggiunta, in definitiva, una nuova forma di cancellazione, sui generis non solo nei presupposti oggettivi e soggettivi, ma anche, soprattutto, negli effetti.
2008
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2275112
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