Secondo l'A. è opportuno non parlare più e mai di domanda riconvenzionale non sviluppata ed introdurre - a mente del fondamentale art. 34 c.p.c. - un distinguo che suggerisce di ragionare partitamente dell'ipotesi in cui il controcredito non sia contestato e di quella in cui invece la contestazione inneschi l'accertamento incidentale c.d. ex lege dell'intero controcredito. Nel primo caso non si può parlare di una vera e propria domanda riconvenzionale -sia pure non sviluppata - dovendosi spiegare altrimenti, e così non dal sorgere di una nuova causa e dall'allargamento dell'oggetto del giudizio, quell'indispensabile effetto di preclusione che consegue all'accertamento della mutualità estintiva dei due crediti; conseguentemente appare congruo in tal caso ammettere il libero ed unilaterale ritiro dell'eccezione di compensazione, e quindi pur senza accettazione o con il dissenso dell'attore. Il quale attore però, non avendo in precedenza contestato il controcredito eccepito, ben difficilmente renderà per il convenuto utile e verosimile la rinuncia alla relativa eccezione e poco interesse avrà ad opporsi alla sua rinuncia, pur se l'effetto preclusivo della sentenza - non l'oggetto del suo giudicato - muterebbe. Nel secondo caso - in cui il controcredito sia contestato - il rito unilaterale sarà inaccettabile, giacché la contestazione determina l'ampliamento automatico dell'oggetto del giudizio ex art. 34 c.p.c. che non può essere nuovamente ridotto se non sull'accordo delle parti, poiché, se non è in gioco una domanda, è comunque sul tappeto processuale una nuova causa pur sempre frutto di una iniziativa di una parte, ma potenzialmente giovevole anche all'altra. Alla stregua dell'art. 34 e dell'art. 35 c.p.c., deve infatti ammettersi che l'accertamento ex lege introduce non già un giudicato su una questione ma una vera e propria causa, sia pur senza domanda di parte: non si tratta quindi di un giudicato sull'eccezione, ma del sorgere di una causa ex officio, che si cumula con l'altra.

Rinuncia all'eccezione di compensazione e art. 34 c.p.c. (l'ingombrante figura dell'accertamento incidentale ex lege)

CONSOLO, CLAUDIO
2009

Abstract

Secondo l'A. è opportuno non parlare più e mai di domanda riconvenzionale non sviluppata ed introdurre - a mente del fondamentale art. 34 c.p.c. - un distinguo che suggerisce di ragionare partitamente dell'ipotesi in cui il controcredito non sia contestato e di quella in cui invece la contestazione inneschi l'accertamento incidentale c.d. ex lege dell'intero controcredito. Nel primo caso non si può parlare di una vera e propria domanda riconvenzionale -sia pure non sviluppata - dovendosi spiegare altrimenti, e così non dal sorgere di una nuova causa e dall'allargamento dell'oggetto del giudizio, quell'indispensabile effetto di preclusione che consegue all'accertamento della mutualità estintiva dei due crediti; conseguentemente appare congruo in tal caso ammettere il libero ed unilaterale ritiro dell'eccezione di compensazione, e quindi pur senza accettazione o con il dissenso dell'attore. Il quale attore però, non avendo in precedenza contestato il controcredito eccepito, ben difficilmente renderà per il convenuto utile e verosimile la rinuncia alla relativa eccezione e poco interesse avrà ad opporsi alla sua rinuncia, pur se l'effetto preclusivo della sentenza - non l'oggetto del suo giudicato - muterebbe. Nel secondo caso - in cui il controcredito sia contestato - il rito unilaterale sarà inaccettabile, giacché la contestazione determina l'ampliamento automatico dell'oggetto del giudizio ex art. 34 c.p.c. che non può essere nuovamente ridotto se non sull'accordo delle parti, poiché, se non è in gioco una domanda, è comunque sul tappeto processuale una nuova causa pur sempre frutto di una iniziativa di una parte, ma potenzialmente giovevole anche all'altra. Alla stregua dell'art. 34 e dell'art. 35 c.p.c., deve infatti ammettersi che l'accertamento ex lege introduce non già un giudicato su una questione ma una vera e propria causa, sia pur senza domanda di parte: non si tratta quindi di un giudicato sull'eccezione, ma del sorgere di una causa ex officio, che si cumula con l'altra.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2376857
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