Si tratta di uno studio intorno agli obblighi dei concedenti credito al consumo, ossia delle persone fisiche o giuridiche che concedano o s’impegnino a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale professionale - nella fase anteriore ed in quella posteriore alla conclusione del contratto secondo la Direttiva 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ed abrogante la direttiva 87/102/CEE. Lo studio muove da un esame degli obblighi gravanti su creditori nella fase anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, che si rileva essere tutti fortemente incentrati sulla cooperazione informativa tra il concedente credito ed il consumatore ma non tutti collocabili nella fase di naturale svolgimento dell’obbligo di informazione precontrattuale, quella delle trattative in quanto, si segnala, un obbligo d’informazione investe già l’eventuale fase promozionale dell’offerta di credito al consumo. L’effetto evidente è quello di regolare puntualmente e in modo standardizzato il comportamento dei destinatari della disciplina, a tutela della loro certezza, individuando il cuneo nel quale inserire una valutazione personalizzata nel dovere di “assistenza” di cui all’art. 5, 6° comma. Segue la disamina degli obblighi connessi alla scelta di promuovere la conclusione di contratti di credito, mettendo in luce le caratteristiche della “dorsale informativa”, ossia di quella componente della disciplina facente leva sull’obbligo di fornire informazioni. Viene messo in luce come il legislatore comunitario abbia messo in luce la maggiore latitudine dell’operazione contrattuale rispetto al contratto, e come la disciplina in materia abbia per suo oggetto l’attività d’impresa più che quella del rapporto contrattuale. Lo studio prosegue analizzando gli obblighi di informazione precontrattuale – distinti dall’autore in generali, ossia riguardanti la generalità dei contratti di credito e specifici, ossia riguardanti talune tipologie contrattuali o talune modalità di conclusione del contratto – e l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore. Si conclude con alcuni rilievi critici, tra cui compare il suggerimento, al legislatore, di prendere in considerazione l’utilità di un’attribuzione all’Autorità che vigilerà sull’attività di credito al consumo di un potere connotativo simile a quello conferito alla Banca d’Italia dall’art. 118 tub, comma 8°, quanto ai titoli ed ai contratti bancari.

Le regole di comportamento dei "creditori" nella direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo

DE POLI, MATTEO
2009

Abstract

Si tratta di uno studio intorno agli obblighi dei concedenti credito al consumo, ossia delle persone fisiche o giuridiche che concedano o s’impegnino a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale professionale - nella fase anteriore ed in quella posteriore alla conclusione del contratto secondo la Direttiva 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ed abrogante la direttiva 87/102/CEE. Lo studio muove da un esame degli obblighi gravanti su creditori nella fase anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, che si rileva essere tutti fortemente incentrati sulla cooperazione informativa tra il concedente credito ed il consumatore ma non tutti collocabili nella fase di naturale svolgimento dell’obbligo di informazione precontrattuale, quella delle trattative in quanto, si segnala, un obbligo d’informazione investe già l’eventuale fase promozionale dell’offerta di credito al consumo. L’effetto evidente è quello di regolare puntualmente e in modo standardizzato il comportamento dei destinatari della disciplina, a tutela della loro certezza, individuando il cuneo nel quale inserire una valutazione personalizzata nel dovere di “assistenza” di cui all’art. 5, 6° comma. Segue la disamina degli obblighi connessi alla scelta di promuovere la conclusione di contratti di credito, mettendo in luce le caratteristiche della “dorsale informativa”, ossia di quella componente della disciplina facente leva sull’obbligo di fornire informazioni. Viene messo in luce come il legislatore comunitario abbia messo in luce la maggiore latitudine dell’operazione contrattuale rispetto al contratto, e come la disciplina in materia abbia per suo oggetto l’attività d’impresa più che quella del rapporto contrattuale. Lo studio prosegue analizzando gli obblighi di informazione precontrattuale – distinti dall’autore in generali, ossia riguardanti la generalità dei contratti di credito e specifici, ossia riguardanti talune tipologie contrattuali o talune modalità di conclusione del contratto – e l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore. Si conclude con alcuni rilievi critici, tra cui compare il suggerimento, al legislatore, di prendere in considerazione l’utilità di un’attribuzione all’Autorità che vigilerà sull’attività di credito al consumo di un potere connotativo simile a quello conferito alla Banca d’Italia dall’art. 118 tub, comma 8°, quanto ai titoli ed ai contratti bancari.
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