Lo studio ridefinisce effetti e funzione dell'azione di riduzione esperita dal legittimario, quando essa abbia a oggetto una liberalità realizzata attraverso atti diversi dalla donazione formale, e in particolare nei casi, frequentissimi, in cui ciò di cui s'è impoverito il patrimonio del disponente non corrisponde a ciò di cui s'è arricchito il patrimonio del beneficiario. In queste ipotesi, non risulta possibile costruire l'azione come impugnativa negoziale, volta a rendere inopponibile la liberalità al legittimario vittorioso, al fine di riattrarre il bene donato al patrimonio del de cuius, per l'evidente ragione che di tale patrimonio il bene non ha mai fatto parte. Ciò conduce a disapplicare il principio che garantirebbe al legittimario di realizzare il proprio diritto alla riserva in natura di beni ereditari, e trasforma di conseguenza il diritto alla legittima in diritto di credito. Ciò elimina i vincoli alla circolazione ulteriore del bene oggetto della liberalità non donativa, disattivando i meccanismi recuperatori e caducatori dei diritti dei terzi di cui agli articoli 561 e 563, c.c. La soluzione proposta ha trovato già accoglimento nella giurisprudenza di Cassazione.

Azione di riduzione e liberalità  non donative (sulla legittima "per equivalente")

AMADIO, GIUSEPPE
2009

Abstract

Lo studio ridefinisce effetti e funzione dell'azione di riduzione esperita dal legittimario, quando essa abbia a oggetto una liberalità realizzata attraverso atti diversi dalla donazione formale, e in particolare nei casi, frequentissimi, in cui ciò di cui s'è impoverito il patrimonio del disponente non corrisponde a ciò di cui s'è arricchito il patrimonio del beneficiario. In queste ipotesi, non risulta possibile costruire l'azione come impugnativa negoziale, volta a rendere inopponibile la liberalità al legittimario vittorioso, al fine di riattrarre il bene donato al patrimonio del de cuius, per l'evidente ragione che di tale patrimonio il bene non ha mai fatto parte. Ciò conduce a disapplicare il principio che garantirebbe al legittimario di realizzare il proprio diritto alla riserva in natura di beni ereditari, e trasforma di conseguenza il diritto alla legittima in diritto di credito. Ciò elimina i vincoli alla circolazione ulteriore del bene oggetto della liberalità non donativa, disattivando i meccanismi recuperatori e caducatori dei diritti dei terzi di cui agli articoli 561 e 563, c.c. La soluzione proposta ha trovato già accoglimento nella giurisprudenza di Cassazione.
2009
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