Un’impresa asseritamente danneggiata da condotte anticoncorrenziali, sanzionate dalla Commissione Ce con decisione impugnata dai destinatari innanzi al TPG, chiede al Tribunale specializzato inglese (CAT) il permesso di proporre domanda di risarcimento nonostante la decisione vincolante della Commissione sia tuttora sub iudice. Il CAT nega il permesso tra l’altro osservando che la trattazione e decisione di una pretesa risarcitoria fondata su un accertamento amministrativo della responsabilità a rischio di essere in tutto o in parte caducato comporta un eccessivo pericolo di inefficienza e ingiustizia: e cioè indipendentemente da uno scrutinio delle concrete prospettive di successo dell’impugnativa innanzi alla Corte comunitaria. L’A. prende le mosse dalla pronuncia del Tribunale specializzato inglese per analizzare i rapporti tra giudizi civili nazionali e decisioni vincolanti della Commissione Ce, con particolare riguardo al caso – tutt’altro che infrequente, ma non espressamente regolato dall’art. 16 Reg. Ce n. 1/2003 – di impugnativa della decisione Ce. L’A. evidenzia criticamente le inefficienze e le incongruenze sistematiche della prevalente soluzione, che fa leva sulla sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio civile nazionale, argomentando la possibilità di ricondurre il fenomeno nell’orbita dell’art. 337 cpv. e così alla più flessibile sospensione discrezionale ivi prevista. L’A., infine, anche in considerazione del progetto – contenuto nel Libro Bianco della Commissione sul risarcimento del danno antitrust – di estendere il carattere vincolante anche alle decisioni delle Autorità garanti nazionali, rese in base agli artt. 81, 82 Ce, indaga se ed in che limiti la subordinazione del giudice civile agli accertamenti operati da organi amministrativi possa dirsi compatibile con gli standards del “giusto processo”.

Procedimenti paralleli in materia antitrust: (ir)ragionevoli corollari processuali del vincolo dei giudici nazionali alle decisioni della Commissione Ce - PARTE PRIMA

NEGRI, MARCELLA
2009

Abstract

Un’impresa asseritamente danneggiata da condotte anticoncorrenziali, sanzionate dalla Commissione Ce con decisione impugnata dai destinatari innanzi al TPG, chiede al Tribunale specializzato inglese (CAT) il permesso di proporre domanda di risarcimento nonostante la decisione vincolante della Commissione sia tuttora sub iudice. Il CAT nega il permesso tra l’altro osservando che la trattazione e decisione di una pretesa risarcitoria fondata su un accertamento amministrativo della responsabilità a rischio di essere in tutto o in parte caducato comporta un eccessivo pericolo di inefficienza e ingiustizia: e cioè indipendentemente da uno scrutinio delle concrete prospettive di successo dell’impugnativa innanzi alla Corte comunitaria. L’A. prende le mosse dalla pronuncia del Tribunale specializzato inglese per analizzare i rapporti tra giudizi civili nazionali e decisioni vincolanti della Commissione Ce, con particolare riguardo al caso – tutt’altro che infrequente, ma non espressamente regolato dall’art. 16 Reg. Ce n. 1/2003 – di impugnativa della decisione Ce. L’A. evidenzia criticamente le inefficienze e le incongruenze sistematiche della prevalente soluzione, che fa leva sulla sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio civile nazionale, argomentando la possibilità di ricondurre il fenomeno nell’orbita dell’art. 337 cpv. e così alla più flessibile sospensione discrezionale ivi prevista. L’A., infine, anche in considerazione del progetto – contenuto nel Libro Bianco della Commissione sul risarcimento del danno antitrust – di estendere il carattere vincolante anche alle decisioni delle Autorità garanti nazionali, rese in base agli artt. 81, 82 Ce, indaga se ed in che limiti la subordinazione del giudice civile agli accertamenti operati da organi amministrativi possa dirsi compatibile con gli standards del “giusto processo”.
2009
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