Il lavoro approfondisce – alla luce degli istituti civilistici della clausola di irresponsabilità e della clausola penale - la possibilità di cumulo tra indennità supplementare spettante per il licenziamento illegittimo del dirigente e risarcimento del danno biologico da illegittimo licenziamento, muovendo dall’accettazione dell’idea che quest’ultimo possa, in taluni casi, costituire conseguenza immediata e diretta del licenziamento, prevedibile alla luce delle peculiarità del caso concreto. La soluzione seguita dalla Cassazione, secondo cui la indennità supplementare sarebbe cumulabile con il risarcimento del danno biologico in caso di dolo o colpa grave, e non invece in caso di colpa lieve (art. 1229 c.c.) viene criticata, in base all’assunto che – dal momento che la tutela della salute opera come norme di ordine pubblico, la cui violazione, ex art. 1229 co. 2, espone l’obbligato al risarcimento, indipendentemente da qualsiasi patto contrario, neppure in caso di colpa lieve la previsione dell’indennità supplementare potrebbe sollevare il datore di lavoro dall’integrale risarcimento del danno alla salute, in conseguenza del licenziamento del dirigente. Né l’indennità supplementare, travolta nella sua funzione di “limite” al risarcimento, in caso di dolo o colpa grave, potrebbe mantenere la sua funzione di “forfetizzazione” del risarcimento stesso. Muovendo dall’assimilazione dell’indennità ad una clausola penale, si ritiene, allora, nulla soltanto la penale di carattere irrisorio, pattuita in frode alla legge, riconducendo ad una mera quaestio voluntatis il tema del suo eventuale cumulo con il risarcimento del danno biologico da illegittimo licenziamento. Chiarita l’irrisarcibilità di quest’ultimo a titolo di responsabilità extracontrattuale, nell’ambito del rapporto di lavoro, si ipotizza, in primo luogo che – anche nell’ambito di una concezione risarcitoria della penale – la stessa non si possa cumulare con il danno biologico (da illegittimo licenziamento,) in quanto voce di danno (non patrimoniale) ordinariamente risarcibile nell’ambito del rapporto di lavoro, da ritenersi implicitamente assorbita – salvo patto contrario – nella penale. Si privilegia, tuttavia, una concezione sanzionatoria della penale, che porta a ritenere l’indennità supplementare esaustiva della violazione della regola collettiva di giustificazione, e dunque alternativa non solo al risarcimento del danno non patrimoniale ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento stesso.

Licenziamento del dirigente, indennità  supplementare e risarcimento del danno non patrimoniale

DE MOZZI, BARBARA
2010

Abstract

Il lavoro approfondisce – alla luce degli istituti civilistici della clausola di irresponsabilità e della clausola penale - la possibilità di cumulo tra indennità supplementare spettante per il licenziamento illegittimo del dirigente e risarcimento del danno biologico da illegittimo licenziamento, muovendo dall’accettazione dell’idea che quest’ultimo possa, in taluni casi, costituire conseguenza immediata e diretta del licenziamento, prevedibile alla luce delle peculiarità del caso concreto. La soluzione seguita dalla Cassazione, secondo cui la indennità supplementare sarebbe cumulabile con il risarcimento del danno biologico in caso di dolo o colpa grave, e non invece in caso di colpa lieve (art. 1229 c.c.) viene criticata, in base all’assunto che – dal momento che la tutela della salute opera come norme di ordine pubblico, la cui violazione, ex art. 1229 co. 2, espone l’obbligato al risarcimento, indipendentemente da qualsiasi patto contrario, neppure in caso di colpa lieve la previsione dell’indennità supplementare potrebbe sollevare il datore di lavoro dall’integrale risarcimento del danno alla salute, in conseguenza del licenziamento del dirigente. Né l’indennità supplementare, travolta nella sua funzione di “limite” al risarcimento, in caso di dolo o colpa grave, potrebbe mantenere la sua funzione di “forfetizzazione” del risarcimento stesso. Muovendo dall’assimilazione dell’indennità ad una clausola penale, si ritiene, allora, nulla soltanto la penale di carattere irrisorio, pattuita in frode alla legge, riconducendo ad una mera quaestio voluntatis il tema del suo eventuale cumulo con il risarcimento del danno biologico da illegittimo licenziamento. Chiarita l’irrisarcibilità di quest’ultimo a titolo di responsabilità extracontrattuale, nell’ambito del rapporto di lavoro, si ipotizza, in primo luogo che – anche nell’ambito di una concezione risarcitoria della penale – la stessa non si possa cumulare con il danno biologico (da illegittimo licenziamento,) in quanto voce di danno (non patrimoniale) ordinariamente risarcibile nell’ambito del rapporto di lavoro, da ritenersi implicitamente assorbita – salvo patto contrario – nella penale. Si privilegia, tuttavia, una concezione sanzionatoria della penale, che porta a ritenere l’indennità supplementare esaustiva della violazione della regola collettiva di giustificazione, e dunque alternativa non solo al risarcimento del danno non patrimoniale ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento stesso.
2010
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