Movendo dalle sentenze con cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il principio secondo il quale la violazione da parte degli intermediari delle regole di comportamento loro imposte non determina nullità del contratto di investimento, il lavoro prende dapprima in esame gli spazi lasciati alla tutela rispettivamente demolitoria del contratto di investimento(nullità, annullabilità, risolubilità) e risarcitoria in presenza di violazione di regole di comportamento da parte dell'intermediario. Soffermandosi sugli esiti delle tutele demolitorie, vengono poi presi in considerazioni i meccanismi restitutori (art 2033) attivati dalla caducazione del contratto. Si passa quindi alla tutela risarcitoria, per identificare l'oggetto della relativa obbligazione del prestatore di servizi di investimento, distinguendo tra il caso in cui tale tutela sia concorrente con quella demolitoria e quello in cui la tutela risarcitoria sia esclusiva. Infine, si prendono in considerazione i principi dell'azione esercitata a proprio rischio - desumibili dall'art. 1227, comma 2°, c.c. - al fine di indviduare il profilo di danno non suscettibile di essere addossato all'intermediario.

Tutela restitutoria e tutela risarcitoria nella prestazione di servizi d'investimento

MAGGIOLO, MARCELLO
2010

Abstract

Movendo dalle sentenze con cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il principio secondo il quale la violazione da parte degli intermediari delle regole di comportamento loro imposte non determina nullità del contratto di investimento, il lavoro prende dapprima in esame gli spazi lasciati alla tutela rispettivamente demolitoria del contratto di investimento(nullità, annullabilità, risolubilità) e risarcitoria in presenza di violazione di regole di comportamento da parte dell'intermediario. Soffermandosi sugli esiti delle tutele demolitorie, vengono poi presi in considerazioni i meccanismi restitutori (art 2033) attivati dalla caducazione del contratto. Si passa quindi alla tutela risarcitoria, per identificare l'oggetto della relativa obbligazione del prestatore di servizi di investimento, distinguendo tra il caso in cui tale tutela sia concorrente con quella demolitoria e quello in cui la tutela risarcitoria sia esclusiva. Infine, si prendono in considerazione i principi dell'azione esercitata a proprio rischio - desumibili dall'art. 1227, comma 2°, c.c. - al fine di indviduare il profilo di danno non suscettibile di essere addossato all'intermediario.
2010
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