La nota trae impulso dal commento ad una decisione della Corte costituzionale, la n. 293 del 2009, per analizzare la complessa tematica della stabilizzabilità, da parte della legge regionale dei dirigenti pubblici e dei collaboratori degli organi politici. Viene criticata l’impostazione tradizionale con la quale la Corte affronta la questione, e che fa leva sulla pretesa violazione del principio del concorso pubblico di cui all’art. 97, comma 3, Cost., senza che adeguata rilevanza venga data ai profili “soggettivi” della normativa in materia di stabilizzazioni. Si giunge infatti a sostenere che la considerazione della peculiarietà di alcune figure dirigenziali, come quelle mediche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale, che non sono legate da una relazione di tipo fiduciario con il potere politico, potrebbe portare a negare una loro aprioristica esclusione da forma di stabilizzazione, e ciò per le medesime ragioni per cui si può, per converso, ritenere del tutto ragionevole l’esclusione da tali meccanismi del personale di diretta collaborazione con gli organi politici.
La stabilizzabilità dei dirigenti pubblici e dei collaboratori degli organi politici
PASQUALETTO, ELENA
2010
Abstract
La nota trae impulso dal commento ad una decisione della Corte costituzionale, la n. 293 del 2009, per analizzare la complessa tematica della stabilizzabilità, da parte della legge regionale dei dirigenti pubblici e dei collaboratori degli organi politici. Viene criticata l’impostazione tradizionale con la quale la Corte affronta la questione, e che fa leva sulla pretesa violazione del principio del concorso pubblico di cui all’art. 97, comma 3, Cost., senza che adeguata rilevanza venga data ai profili “soggettivi” della normativa in materia di stabilizzazioni. Si giunge infatti a sostenere che la considerazione della peculiarietà di alcune figure dirigenziali, come quelle mediche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale, che non sono legate da una relazione di tipo fiduciario con il potere politico, potrebbe portare a negare una loro aprioristica esclusione da forma di stabilizzazione, e ciò per le medesime ragioni per cui si può, per converso, ritenere del tutto ragionevole l’esclusione da tali meccanismi del personale di diretta collaborazione con gli organi politici.Pubblicazioni consigliate
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