In questo saggio si cerca di dimostrare che anche nel processo possessorio, sorge ineludibile l’esigenza di una ricostruzione giuridica del fatto, di una rappresentazione che colga non solo l’aspetto fattuale della realtà possessoria ma, più approfonditamente, anche il giuridico fondamento della stessa, la sua essenza, intervenendo a ripristinare un possesso solo dopo che, una lettura, anche se necessariamente sommaria, possa far ritenere fondata la pretesa di chi ha subito lo spolio, rispolverando, anche per le azioni possessorie, quel principio fondamentale, dei procedimenti d’urgenza, del fumus boni iuris. Così il giudice non dovrebbe intervenire a ripristinare un possesso se, ictu oculi, sia privo di un fondamento giuridico, in quanto non corrispondente ad una situazione giuridica diritto ritenuta meritevole di tutela (come il possesso del ladro) o, peggio ancora, se l’esercizio di quel possesso, a prescindere dal titolo d’acquisto dello stesso, configuri un illecito (come nel caso, prospettato nel citato contributo, dello scarico inquinante). In questa sede si vuole solo evidenziare che la scelta dell’argomento, occasione della citata indagine, è stata suggerita dalla circostanza che proprio il possesso è un istituto nel quale, probabilmente con maggior forza, si pone e propone il problema relativo al potenziale conflitto tra giuridicità del fatto e qualificazione giuridica del fatto ad opera della norme, problema centrale nella concezione moderna del diritto.

Per un autenticamente «giusto processo» possessorio

TASSO, TORQUATO GIORDANO
2010

Abstract

In questo saggio si cerca di dimostrare che anche nel processo possessorio, sorge ineludibile l’esigenza di una ricostruzione giuridica del fatto, di una rappresentazione che colga non solo l’aspetto fattuale della realtà possessoria ma, più approfonditamente, anche il giuridico fondamento della stessa, la sua essenza, intervenendo a ripristinare un possesso solo dopo che, una lettura, anche se necessariamente sommaria, possa far ritenere fondata la pretesa di chi ha subito lo spolio, rispolverando, anche per le azioni possessorie, quel principio fondamentale, dei procedimenti d’urgenza, del fumus boni iuris. Così il giudice non dovrebbe intervenire a ripristinare un possesso se, ictu oculi, sia privo di un fondamento giuridico, in quanto non corrispondente ad una situazione giuridica diritto ritenuta meritevole di tutela (come il possesso del ladro) o, peggio ancora, se l’esercizio di quel possesso, a prescindere dal titolo d’acquisto dello stesso, configuri un illecito (come nel caso, prospettato nel citato contributo, dello scarico inquinante). In questa sede si vuole solo evidenziare che la scelta dell’argomento, occasione della citata indagine, è stata suggerita dalla circostanza che proprio il possesso è un istituto nel quale, probabilmente con maggior forza, si pone e propone il problema relativo al potenziale conflitto tra giuridicità del fatto e qualificazione giuridica del fatto ad opera della norme, problema centrale nella concezione moderna del diritto.
2010
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