Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione - la quale, nell’affrontare il problema dell’opponibilità dell’assegnazione della casa familiare al terzo acquirente di buona fede, si fonda sul dato normativo, e sulle relative interpretazioni, anteriori alla l. n. 54/2006 - il lavoro ripercorre le tappe che hanno condotto, in assenza di un dato normativo testuale, alla soluzione del problema costituito dal regime di pubblicità del provvedimento di assegnazione in caso di separazione tra coniugi. L’analisi prosegue dando conto, da un lato, del dibattito registratosi in dottrina sul significato del rinvio, disposto dall’art. 6, co. 6, l. divorzio, alla norma dell’art. 1599 c.c., relativa, quest’ultima, all’opponibilità, al terzo acquirente, del contratto di locazione; dall’altro, del dibattito relativo, invece, all’interpretazione dell’art. 155 quater introdotto dalla l. n. 54/2006, ai sensi del quale “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643”. A questo proposito si è presa posizione, in senso critico, rispetto alla testi dominante secondo cui, oggi, per effetto della disposizione dell’art. 155 quater, 4° co., l’assegnatario può far salvo il suo diritto unicamente procedendo tempestivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione. Nel lavoro, infine, è stato affrontato il problema di quale sia il regime di pubblicità cui è assoggettata l’ordinanza presidenziale che dispone l’assegnazione, problema al quale si dà soluzione nel senso di ritenere debba trattarsi del medesimo regime di pubblicità cui è sottoposta la sentenza di separazione.

Questioni in tema di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare

ABATANGELO, CHIARA
2010

Abstract

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione - la quale, nell’affrontare il problema dell’opponibilità dell’assegnazione della casa familiare al terzo acquirente di buona fede, si fonda sul dato normativo, e sulle relative interpretazioni, anteriori alla l. n. 54/2006 - il lavoro ripercorre le tappe che hanno condotto, in assenza di un dato normativo testuale, alla soluzione del problema costituito dal regime di pubblicità del provvedimento di assegnazione in caso di separazione tra coniugi. L’analisi prosegue dando conto, da un lato, del dibattito registratosi in dottrina sul significato del rinvio, disposto dall’art. 6, co. 6, l. divorzio, alla norma dell’art. 1599 c.c., relativa, quest’ultima, all’opponibilità, al terzo acquirente, del contratto di locazione; dall’altro, del dibattito relativo, invece, all’interpretazione dell’art. 155 quater introdotto dalla l. n. 54/2006, ai sensi del quale “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643”. A questo proposito si è presa posizione, in senso critico, rispetto alla testi dominante secondo cui, oggi, per effetto della disposizione dell’art. 155 quater, 4° co., l’assegnatario può far salvo il suo diritto unicamente procedendo tempestivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione. Nel lavoro, infine, è stato affrontato il problema di quale sia il regime di pubblicità cui è assoggettata l’ordinanza presidenziale che dispone l’assegnazione, problema al quale si dà soluzione nel senso di ritenere debba trattarsi del medesimo regime di pubblicità cui è sottoposta la sentenza di separazione.
2010
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