Il tema della fiscalità o, come noi diremmo, del rapporto giuridico d’imposta sta alla base della dottrina dello Stato, alla quale si riporta il costituzionalismo americano. Certo, visto attraverso l’esperienza istituzionale, alla cui formazione ha dato un apporto decisivo la Corte suprema federale, il principio no taxation without representation ha finito per connotarsi soprattutto in senso culturale, dal momento che in primo luogo il Congresso non si sente affatto vincolato al consenso dei contribuenti. Tuttavia, non v’è dubbio che individui e imprese hanno la facoltà di attivare istituti di democrazia diretta – referendum, initiative, recall – che appartengono all’area della cittadinanza, e, dunque, dei diritti attivi: azionabili. Tutto ciò corrisponde a una mentalità che è assai lontana da quella formatasi nel nostro Paese, in cui domina tuttora l’idea che il tributo postuli e produca sudditanza. E la sudditanza porta con sé un’idea di uniformità che rende difficilmente praticabile la via del riconoscimento effettivo delle differenze. Per questo, riflettere sulle radici storico-istituzionali e sulle vicende che hanno interessato l’applicazione del principio no taxation without representation è più che opportuno, soprattutto ora che ci si accinge a dare attuazione alla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale.

La «funzione sovrana» del tributo

BERTOLISSI, MARIO
2009

Abstract

Il tema della fiscalità o, come noi diremmo, del rapporto giuridico d’imposta sta alla base della dottrina dello Stato, alla quale si riporta il costituzionalismo americano. Certo, visto attraverso l’esperienza istituzionale, alla cui formazione ha dato un apporto decisivo la Corte suprema federale, il principio no taxation without representation ha finito per connotarsi soprattutto in senso culturale, dal momento che in primo luogo il Congresso non si sente affatto vincolato al consenso dei contribuenti. Tuttavia, non v’è dubbio che individui e imprese hanno la facoltà di attivare istituti di democrazia diretta – referendum, initiative, recall – che appartengono all’area della cittadinanza, e, dunque, dei diritti attivi: azionabili. Tutto ciò corrisponde a una mentalità che è assai lontana da quella formatasi nel nostro Paese, in cui domina tuttora l’idea che il tributo postuli e produca sudditanza. E la sudditanza porta con sé un’idea di uniformità che rende difficilmente praticabile la via del riconoscimento effettivo delle differenze. Per questo, riflettere sulle radici storico-istituzionali e sulle vicende che hanno interessato l’applicazione del principio no taxation without representation è più che opportuno, soprattutto ora che ci si accinge a dare attuazione alla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale.
2009
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