Il caso affrontato dalla sentenza commentata pone la questione dell’ammissibilità dell’opposizione spiegata da un Comune ad un ricorso straordinario proposto da un privato nei confronti dell’atto regionale di approvazione del piano regolatore generale con modifiche d’ufficio. Si discuteva, infatti, del ruolo rivestito dal Comune, rispettivamente indicato dalle parti come amministrazione resistente e come cointeressato (al quale il potere di opposizione non è dato). Il Tar ha risolto la controversia nel senso dell’ammissibilità dell’opposizione, valorizzando l’interesse sostanziale di cui il Comune è portatore. In senso adesivo, l’autore osserva come il potere di opporsi alla trattazione del ricorso in via amministrativa deve essere riconosciuto a chi è parte necessaria del giudizio indipendentemente dai motivi che possano muoverlo a chiedere la trasposizione del ricorso e dal fatto che il suo interesse sia assimilabile a quello del ricorrente o del controinteressato, perché ciò che rileva, ai fini della scelta della sede di trattazione del ricorso medesimo, non è il fatto che la causa venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte, ma il fatto che la causa sia decisa con le garanzie proprie del processo. In ciò, l’autore vede il segno di una lettura evolutiva e costituzionalmente orientata dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, confermata anche dall’art. 48 del codice del processo amministrativo.

Ricorso al Capo dello Stato e soggetti legittimati a proporre opposizione: riflessioni a margine della sentenza del T.A.R. Veneto 11 ottobre 2011, n. 1538

CALEGARI, ALESSANDRO
2011

Abstract

Il caso affrontato dalla sentenza commentata pone la questione dell’ammissibilità dell’opposizione spiegata da un Comune ad un ricorso straordinario proposto da un privato nei confronti dell’atto regionale di approvazione del piano regolatore generale con modifiche d’ufficio. Si discuteva, infatti, del ruolo rivestito dal Comune, rispettivamente indicato dalle parti come amministrazione resistente e come cointeressato (al quale il potere di opposizione non è dato). Il Tar ha risolto la controversia nel senso dell’ammissibilità dell’opposizione, valorizzando l’interesse sostanziale di cui il Comune è portatore. In senso adesivo, l’autore osserva come il potere di opporsi alla trattazione del ricorso in via amministrativa deve essere riconosciuto a chi è parte necessaria del giudizio indipendentemente dai motivi che possano muoverlo a chiedere la trasposizione del ricorso e dal fatto che il suo interesse sia assimilabile a quello del ricorrente o del controinteressato, perché ciò che rileva, ai fini della scelta della sede di trattazione del ricorso medesimo, non è il fatto che la causa venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte, ma il fatto che la causa sia decisa con le garanzie proprie del processo. In ciò, l’autore vede il segno di una lettura evolutiva e costituzionalmente orientata dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, confermata anche dall’art. 48 del codice del processo amministrativo.
2011
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