Problemi posti dal procedimento sommario di cognizione, evidenziati dall'ordinanza del Tribunale di Varese sez. I del 18 novembre 2009, dalla sentenza del Tribunale di Bologna circ. del 9 novembre 2009 e dalla sentenza del Tribunale di Genova circ. del 30 settembre 2009. Profili dei provvedimenti che suscitano perplessità e critiche da parte dell'A.: determinazione dell'attività cui è dedicata la prima udienza (quella che viene fissata dal giudice designato a seguito della presentazione del ricorso); conseguenze del mutamento del rito da sommario ad ordinario, laddove sia necessaria un'istruzione "non sommaria". Conseguenze della regressione del processo al momento dell'atto introduttivo. Alternativa equilibrata consistente nell'utilizzo dell'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Applicabilità del meccanismo descritto, solo qualora il convenuto lo richieda.
Assestamenti funzionali per l'effettività piena del procedimento sommario di cognizione: una prima conclusione
CONSOLO, CLAUDIO;
2010
Abstract
Problemi posti dal procedimento sommario di cognizione, evidenziati dall'ordinanza del Tribunale di Varese sez. I del 18 novembre 2009, dalla sentenza del Tribunale di Bologna circ. del 9 novembre 2009 e dalla sentenza del Tribunale di Genova circ. del 30 settembre 2009. Profili dei provvedimenti che suscitano perplessità e critiche da parte dell'A.: determinazione dell'attività cui è dedicata la prima udienza (quella che viene fissata dal giudice designato a seguito della presentazione del ricorso); conseguenze del mutamento del rito da sommario ad ordinario, laddove sia necessaria un'istruzione "non sommaria". Conseguenze della regressione del processo al momento dell'atto introduttivo. Alternativa equilibrata consistente nell'utilizzo dell'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Applicabilità del meccanismo descritto, solo qualora il convenuto lo richieda.Pubblicazioni consigliate
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