Risale a poco meno di un mese fa l'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2011 (in G.U. 21 settembre 2011, n. attuativo della legge delega "per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" (art. 54, L. n. 69 del 18 giugno 2009). L'intervento del legislatore delegato - pur perfettibile e certo non destinato ad esaurire il compito di razionalizzazione e semplificazione (anche in ragione degli un poco asfittici ambiti di intervento disegnati dalla legge delega) - dichiaratamente si pone in controtendenza rispetto alla passata predisposizione alla proliferazione dei procedimenti speciali, consegnando agli operatori del diritto un testo unico nel quale rinvenire, in una architettura di massima nitida, con rapidità e certezza la disciplina dei procedimenti oggetto di riordino e già, non fosse che sol per ciò, di semplificazione (la maggior parte dei quali ricondotti al rito sommario; alcuni a quello laburistico, solo tre - infine - a quello ordinario intollerabilmente lento). Se questo metodo verrà proseguito i benefici diventeranno via via più corposi in termini di quasi-ricodificazione, nonché di elasticità strumentale di quelli che, con minaccioso termine, si è soliti definire appunto "riti".
Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. 150/2011 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti settoriali
CONSOLO, CLAUDIO
2011
Abstract
Risale a poco meno di un mese fa l'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2011 (in G.U. 21 settembre 2011, n. attuativo della legge delega "per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" (art. 54, L. n. 69 del 18 giugno 2009). L'intervento del legislatore delegato - pur perfettibile e certo non destinato ad esaurire il compito di razionalizzazione e semplificazione (anche in ragione degli un poco asfittici ambiti di intervento disegnati dalla legge delega) - dichiaratamente si pone in controtendenza rispetto alla passata predisposizione alla proliferazione dei procedimenti speciali, consegnando agli operatori del diritto un testo unico nel quale rinvenire, in una architettura di massima nitida, con rapidità e certezza la disciplina dei procedimenti oggetto di riordino e già, non fosse che sol per ciò, di semplificazione (la maggior parte dei quali ricondotti al rito sommario; alcuni a quello laburistico, solo tre - infine - a quello ordinario intollerabilmente lento). Se questo metodo verrà proseguito i benefici diventeranno via via più corposi in termini di quasi-ricodificazione, nonché di elasticità strumentale di quelli che, con minaccioso termine, si è soliti definire appunto "riti".Pubblicazioni consigliate
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