L'A. esamina criticamente la seconda massima della pronuncia in epigrafe con la speranza e la convinzione che l'inasprimento del regime sulle preclusioni istruttorie che da essa emerge non assurga alla posizione di precedente da seguire. La massima in commento afferma che "le parti del giudizio hanno l'onere di chiedere espressamente, nell'udienza di cui all'art. 184 c.p.c., l'ammissione dei mezzi istruttori, seppur già dedotti negli atti o nelle udienze precedenti, dovendosi gli stessi altrimenti intendere come implicitamente rinunziati (ove l'attore aderisca, come nella specie, alla fissazione dell'udienza di prima comparizione). Tale richiesta, ovvero la nuova produzione di documenti, non possono essere più svolti dopo l'udienza fissata, a norma dell'art. 183 ultimo comma c.p.c., appositamente per l'esame e l'eventuale ammissione dei mezzi di prova già proposti".
Orientamenti perigliosi in tema di preclusioni alle istanze di prove
CONSOLO, CLAUDIO
1998
Abstract
L'A. esamina criticamente la seconda massima della pronuncia in epigrafe con la speranza e la convinzione che l'inasprimento del regime sulle preclusioni istruttorie che da essa emerge non assurga alla posizione di precedente da seguire. La massima in commento afferma che "le parti del giudizio hanno l'onere di chiedere espressamente, nell'udienza di cui all'art. 184 c.p.c., l'ammissione dei mezzi istruttori, seppur già dedotti negli atti o nelle udienze precedenti, dovendosi gli stessi altrimenti intendere come implicitamente rinunziati (ove l'attore aderisca, come nella specie, alla fissazione dell'udienza di prima comparizione). Tale richiesta, ovvero la nuova produzione di documenti, non possono essere più svolti dopo l'udienza fissata, a norma dell'art. 183 ultimo comma c.p.c., appositamente per l'esame e l'eventuale ammissione dei mezzi di prova già proposti".Pubblicazioni consigliate
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