L'A. svolge alcune considerazioni sull'ordinanza del Presidente della Corte d'Appello in epigrafe, nei cui confronti esprime un giudizio largamente condivisibile, la quale definisce un complesso caso di appello contro una sentenza di primo grado, frutto del meccanismo di conversione in sentenza, predisposto dall'art. 186 quater c.p.c.. L'ordinanza in epigrafe afferma che "non è inammissibile l'appello proposto dall'intimato litisconsorte necessario che abbia rinunziato alla sentenza di primo grado per impugnare direttamente l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. nel caso che altri intimati litisconsorti necessari non abbiano fatto analoga rinuncia ed il processo prosegua in primo grado nei soli confronti, non apparendo conforme al sistema ritenere inefficace, per tale motivo, la rinuncia alla sentenza di primo grado della predetta parte intimata. In tale ipotesi è invece ipotizzabile una sospensione del procedimento d'appello fintanto che il contraddittorio in grado d'appello sia completato per effetto della citazione degli altri litisconsorti necessari o dell'appello da questi proposto nei confronti della sentenza di primo grado".

Difficile modo di operare dell'ordinanza post-istruttoria ex art. 186 quater c.p.c. fra litisconsorzio necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore e cumulo di domande

CONSOLO, CLAUDIO
1997

Abstract

L'A. svolge alcune considerazioni sull'ordinanza del Presidente della Corte d'Appello in epigrafe, nei cui confronti esprime un giudizio largamente condivisibile, la quale definisce un complesso caso di appello contro una sentenza di primo grado, frutto del meccanismo di conversione in sentenza, predisposto dall'art. 186 quater c.p.c.. L'ordinanza in epigrafe afferma che "non è inammissibile l'appello proposto dall'intimato litisconsorte necessario che abbia rinunziato alla sentenza di primo grado per impugnare direttamente l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. nel caso che altri intimati litisconsorti necessari non abbiano fatto analoga rinuncia ed il processo prosegua in primo grado nei soli confronti, non apparendo conforme al sistema ritenere inefficace, per tale motivo, la rinuncia alla sentenza di primo grado della predetta parte intimata. In tale ipotesi è invece ipotizzabile una sospensione del procedimento d'appello fintanto che il contraddittorio in grado d'appello sia completato per effetto della citazione degli altri litisconsorti necessari o dell'appello da questi proposto nei confronti della sentenza di primo grado".
1997
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2506201
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