A giudizio dell'A., la Corte di cassazione nella sentenza 12 luglio 2000, n. 9236 svolge un'accurata ed equilibrata ponderazione sul significato della novellazione dell'art. 282 c.p.c. in ordine alla provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado. In particolare, uniformandosi alla prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, la Suprema Corte aderisce all'orientamento restrittivo che riferisce alle sole sentenze di condanna la immediata esecutorietà, continuando a negarla a quelle di accertamento e costitutive.
UNA NON CONDIVISIBILE CONSEGUENZA (LA NON ESECUTORIETÀ DEL CAPO SULLE SPESE) DI UNA PREMESSA FONDATA (LA NON ESECUTORIETÀ DELLE STATUIZIONI DI ACCERTAMENTO)
CONSOLO, CLAUDIO
2000
Abstract
A giudizio dell'A., la Corte di cassazione nella sentenza 12 luglio 2000, n. 9236 svolge un'accurata ed equilibrata ponderazione sul significato della novellazione dell'art. 282 c.p.c. in ordine alla provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado. In particolare, uniformandosi alla prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, la Suprema Corte aderisce all'orientamento restrittivo che riferisce alle sole sentenze di condanna la immediata esecutorietà, continuando a negarla a quelle di accertamento e costitutive.File in questo prodotto:
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