Nell'articolo sono svolte alcune osservazioni a proposito del testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri ed intitolato "Modifiche urgenti al codice di procedura civile". Gli AA. illustrano alcuni dei profili più interessanti del progetto, soffermandosi, in particolare, sui seguenti: la possibilità di avere copia autentica della sentenza subito dopo il suo deposito in cancelleria; la proposta di introdurre nell'art. 649 c.p.c. il potere del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non solo di sospendere l'esecutività da esso acquisita ex art. 642 c.p.c., ma anche di revocarla; la previsione che in sede di decisione sui ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il giudice provveda anche alla pronuncia sulle spese di lite; l'intervento, infine, sul presupposto della inibitoria sia della sentenza di primo grado ex. art. 283 c.p.c. (non più per "gravi motivi" ma, in alternativa, per "gravissimo danno" o per "fondati motivi") e, con la stessa formulazione dell'art. 830, comma 3, del lodo rituale impugnato. Gli AA. affermano, infine, di ritenere nel complesso apprezzabile l'intervento.

Quali riforme oggi per il processo civile di cognizione?

CONSOLO, CLAUDIO
2002

Abstract

Nell'articolo sono svolte alcune osservazioni a proposito del testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri ed intitolato "Modifiche urgenti al codice di procedura civile". Gli AA. illustrano alcuni dei profili più interessanti del progetto, soffermandosi, in particolare, sui seguenti: la possibilità di avere copia autentica della sentenza subito dopo il suo deposito in cancelleria; la proposta di introdurre nell'art. 649 c.p.c. il potere del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non solo di sospendere l'esecutività da esso acquisita ex art. 642 c.p.c., ma anche di revocarla; la previsione che in sede di decisione sui ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il giudice provveda anche alla pronuncia sulle spese di lite; l'intervento, infine, sul presupposto della inibitoria sia della sentenza di primo grado ex. art. 283 c.p.c. (non più per "gravi motivi" ma, in alternativa, per "gravissimo danno" o per "fondati motivi") e, con la stessa formulazione dell'art. 830, comma 3, del lodo rituale impugnato. Gli AA. affermano, infine, di ritenere nel complesso apprezzabile l'intervento.
2002
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2508294
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