Il contributo si propone di individuare alcune ‘guidelines’ funzionali ad accertare, anche come abbrivio di una più ampia ed articolata ricerca, se le operazioni volte alla qualificazione di figure odierne nelle quali siano compresenti fattispecie contrattuali di scambio e di liberalità possano essere ricondotte a criteri metodologici enucleati dalla giurisprudenza romana, oppure la riforma costantiniana introdotta nel 323 d.C. ed intesa a trasformare la donazione in un contratto reale – così ponendo fine alla configurazione concreta della medesima come pura causa adquisitionis, priva di rilievo tipico e resa efficace attraverso l’adibizione di un negozio astratto – abbia comportato il definitivo abbandono delle pregresse elaborazioni di età classica, onde condurre all’adozione di schemi del tutto scevri dall’originaria impostazione romana in materia. In altre parole, tenendo conto della moderna diversità di disciplina implicata nel mutato regime della donazione rispetto alle specie contrattuali commutative, si tratta di capire se in materia esista un lascito ascrivibile alla scienza giuridica romana, alla luce del quale meglio potrebbe essere spiegato il significato delle costruzioni dogmatiche di matrice pandettistica. Dopo avere esaminato le moderne configurazioni dogmatiche della fattispecie (collegamento negoziale, contratto misto, negozio indiretto) ed averne colto il momento originario negli studi preliminari alla promulgazione del BGB, vengono ripercorsi i principali orientamenti in tema di negotium mixtum cum donatione nel diritto romano classico con speciale riguardo al profilo metodologico, avente ad oggetto le operazioni interpretative intese a relazionare il vincolo obbligatorio con l’attribuzione donativa. Pur nella diversità dell’approccio sostanziale, si nota che – anche dopo la riformulazione della donazione in termini di contratto reale – le moderne tecniche di qualificazione attingono a criteri già individuati dai giuristi romani di età classica: il fondamento delle operazioni in parola richiama infatti esercizi logici ispirati al pensiero classico, potendo tale fondamento contribuire odiernamente a migliorare la qualità applicativa delle soluzioni concrete (ora lasciate alla discrezione valutativa di giurisprudenza e dottrina), laddove gli esiti di queste ultime dovessero confluire in corpi normativi di respiro europeo.
Sui contratti commutativi misti a donazione: possibili origini romane dei moderni criteri qualificatori (On the Transaction Characterized by Mutuality and Donation: Do the Modern Criteria of Legal Qualifications have Roman Origins ?)
SCEVOLA, ROBERTO GIAMPIERO FRANCESCO
2012
Abstract
Il contributo si propone di individuare alcune ‘guidelines’ funzionali ad accertare, anche come abbrivio di una più ampia ed articolata ricerca, se le operazioni volte alla qualificazione di figure odierne nelle quali siano compresenti fattispecie contrattuali di scambio e di liberalità possano essere ricondotte a criteri metodologici enucleati dalla giurisprudenza romana, oppure la riforma costantiniana introdotta nel 323 d.C. ed intesa a trasformare la donazione in un contratto reale – così ponendo fine alla configurazione concreta della medesima come pura causa adquisitionis, priva di rilievo tipico e resa efficace attraverso l’adibizione di un negozio astratto – abbia comportato il definitivo abbandono delle pregresse elaborazioni di età classica, onde condurre all’adozione di schemi del tutto scevri dall’originaria impostazione romana in materia. In altre parole, tenendo conto della moderna diversità di disciplina implicata nel mutato regime della donazione rispetto alle specie contrattuali commutative, si tratta di capire se in materia esista un lascito ascrivibile alla scienza giuridica romana, alla luce del quale meglio potrebbe essere spiegato il significato delle costruzioni dogmatiche di matrice pandettistica. Dopo avere esaminato le moderne configurazioni dogmatiche della fattispecie (collegamento negoziale, contratto misto, negozio indiretto) ed averne colto il momento originario negli studi preliminari alla promulgazione del BGB, vengono ripercorsi i principali orientamenti in tema di negotium mixtum cum donatione nel diritto romano classico con speciale riguardo al profilo metodologico, avente ad oggetto le operazioni interpretative intese a relazionare il vincolo obbligatorio con l’attribuzione donativa. Pur nella diversità dell’approccio sostanziale, si nota che – anche dopo la riformulazione della donazione in termini di contratto reale – le moderne tecniche di qualificazione attingono a criteri già individuati dai giuristi romani di età classica: il fondamento delle operazioni in parola richiama infatti esercizi logici ispirati al pensiero classico, potendo tale fondamento contribuire odiernamente a migliorare la qualità applicativa delle soluzioni concrete (ora lasciate alla discrezione valutativa di giurisprudenza e dottrina), laddove gli esiti di queste ultime dovessero confluire in corpi normativi di respiro europeo.Pubblicazioni consigliate
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