L'Alta Corte di Berlino-Brandeburgo annulla il provvedimento con il quale l'ordine dei medici aveva vietato ad un professionista la prescrizione di farmaci letali ai propri pazienti. Si ritiene non sussistere nell'ordinamento tedesco alcuna disposizione che vieti espressamente il suicidio assistito, dalla quale far discendere il divieto in questione. Parimenti, il carattere generale e assoluto del precetto, privo di qualsiasi eccezione, non sarebbe suffragato da alcuna disposizione normativa. Secondo la Corte, deve ritenersi rimessa alla libertà di coscienza del medico, la cui inviolabilità è tutelata dall'art. 4, c. 1, della Costituzione, la scelta relativa alla prescrizione di sostanze farmacologiche letali, seppure in casi eccezionali e nel rispetto di determinate condizioni.

Il suicidio medicalmente assistito in Germania. Il tribunale amministrativo di Berlino riapre la questione tra (presunti) divieti assoluti ed (alcune) eccezioni

VIGATO, ELISABETTA
2012

Abstract

L'Alta Corte di Berlino-Brandeburgo annulla il provvedimento con il quale l'ordine dei medici aveva vietato ad un professionista la prescrizione di farmaci letali ai propri pazienti. Si ritiene non sussistere nell'ordinamento tedesco alcuna disposizione che vieti espressamente il suicidio assistito, dalla quale far discendere il divieto in questione. Parimenti, il carattere generale e assoluto del precetto, privo di qualsiasi eccezione, non sarebbe suffragato da alcuna disposizione normativa. Secondo la Corte, deve ritenersi rimessa alla libertà di coscienza del medico, la cui inviolabilità è tutelata dall'art. 4, c. 1, della Costituzione, la scelta relativa alla prescrizione di sostanze farmacologiche letali, seppure in casi eccezionali e nel rispetto di determinate condizioni.
2012
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