Traendo spunto da due recenti ordinanze di rimessione alla Consulta nonché dai contrasti giurisprudenziali in ordine alla spettanza o meno dell’indennizzo alla parte contumace(rispettivamente: Corte d'appello Bari, 18 marzo 2013, Corte d'appello Reggio Calabria 8 aprile 2013, Cass 24 aprile 2013 n. 10013, ord. interl.), gli Autori ricostruiscono l’attuale assetto del rimedio municipale per violazione del délai raisonnable, profondamente inciso dal cd. decreto Crescitalia dello scorso agosto. L’attenzione si sofferma in particolare sulla soppressione della possibilità di agire per l’indennizzo prima della conclusione del processo-lumaca, così da precludere in radice la reiterazione delle istanze nel corso del medesimo processo. Pur condividendo l’evidente intento deflattivo del nuovo art. 4 l. 89/2001, gli Autori ne riconoscono la difficile compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, prospettandone de jure condendo una modifica adeguata a contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di efficienza con quelle di garanzia. Ampliando infine lo sguardo al nuovo procedi-mento Pinto, lo scritto sottolinea criticamente l’irrigidimento formalistico insito nel pretendere dal ricorrente il deposito di una cospicua mole di atti processuali in copia autentica, in cui è difficile non scorgere un sur-rettizio disicentivo al ricorso.

Ipoteche di costituzionalità sulle ultime modifiche alla legge Pinto: varie aporie dell'indennizzo municipale per durata irragionevole del processo (all'epoca della - supposta - spending review)

NEGRI, MARCELLA
2013

Abstract

Traendo spunto da due recenti ordinanze di rimessione alla Consulta nonché dai contrasti giurisprudenziali in ordine alla spettanza o meno dell’indennizzo alla parte contumace(rispettivamente: Corte d'appello Bari, 18 marzo 2013, Corte d'appello Reggio Calabria 8 aprile 2013, Cass 24 aprile 2013 n. 10013, ord. interl.), gli Autori ricostruiscono l’attuale assetto del rimedio municipale per violazione del délai raisonnable, profondamente inciso dal cd. decreto Crescitalia dello scorso agosto. L’attenzione si sofferma in particolare sulla soppressione della possibilità di agire per l’indennizzo prima della conclusione del processo-lumaca, così da precludere in radice la reiterazione delle istanze nel corso del medesimo processo. Pur condividendo l’evidente intento deflattivo del nuovo art. 4 l. 89/2001, gli Autori ne riconoscono la difficile compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, prospettandone de jure condendo una modifica adeguata a contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di efficienza con quelle di garanzia. Ampliando infine lo sguardo al nuovo procedi-mento Pinto, lo scritto sottolinea criticamente l’irrigidimento formalistico insito nel pretendere dal ricorrente il deposito di una cospicua mole di atti processuali in copia autentica, in cui è difficile non scorgere un sur-rettizio disicentivo al ricorso.
2013
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