Il commento all’art. 1 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, è limitato alle nuove disposizioni dei commi 4, 5, e 6 dell’art. 155 c.c. Viene esaminato il contenuto e l’individuazione del dovere di mantenimento nella previsione del comma 4, che, nella sua formulazione, dopo aver ribadito il principio di proporzionalità, sembra ancorarlo unicamente al reddito dell’obbligato; ciò impone una lettura della disposizione in combinato disposto con quella dell’art. 148, comma 1, c.c. Ampia indagine è svolta con riguardo al rapporto tra il comma 4, nella parte in cui contenpla la possibilità del giudice di disporre a carico di un genitore ed in favore dell’altro la corresponsione di un assegno periodico, ed il comma 2, che, dopo aver rimesso al giudice il potere di stabilire misura e modalità con cui ciascun genitore provvede (anche) al mantenimento, affida all’autonomia privata dei genitori la stipulazione di accordi riguardo alla cura ed al mantenimento dei figli. Si individua il possibile contenuto di tali accordi ed i limiti che essi incontrano. Ricostruita quale modalità privilegiata di mantenimento quella c.d. diretta, si indaga se, a fronte del silenzio legislativo, tale modalità sia specifica dell’affidamento condiviso o sia compatibile anche con l’affidamento monogenitoriale. Vengono, quindi, esaminati i criteri legislativi di determinazione del quantum dell’assegno, precisandosi come essi costituiscano recepimento legislativo degli orientamenti formatisi in giurisprudenza prima della novella; si segnala, inoltre, che tali parametri vanno, comunque, integrati con quello stabilito dall’art. 155 quater c.c. in tema di assegnazione della casa familiare. Da ultimo, viene indagato il significato della disposizione del 6 comma, che abilita il giudice, in caso di insufficiente documentazione circa le condizioni economiche di ciascuno dei genitori, a disporre indagini a mezzo della polizia tributaria. In particolare, da un lato, si individuano criticamente i limiti della previsione nella parte in cui estende l’indagine tributaria anche a soggetti diversi dai genitori che siano intestatari di redditi e beni oggetto della controversia e, dall’altro lato, si indagano i rapporti con la disposizione dell’art. 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, che pure prevede indagini sui redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita dei coniugi commesse alla polizia tributaria. Rifiutando la tesi dell’abrogazione tacita di quest’ultima disposizione, si conclude per la sua persistente applicabilità limitata, però, unicamente ai rapporti tra i coniugi divorziati e divorziandi.

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (l. 8 febbraio 2006, n. 54), Commentato a cura di Mantovani M. Commento all'art. 1 (art. 155, commi 4,5,6, cod.civ.)

ROMA, UMBERTO
2008

Abstract

Il commento all’art. 1 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, è limitato alle nuove disposizioni dei commi 4, 5, e 6 dell’art. 155 c.c. Viene esaminato il contenuto e l’individuazione del dovere di mantenimento nella previsione del comma 4, che, nella sua formulazione, dopo aver ribadito il principio di proporzionalità, sembra ancorarlo unicamente al reddito dell’obbligato; ciò impone una lettura della disposizione in combinato disposto con quella dell’art. 148, comma 1, c.c. Ampia indagine è svolta con riguardo al rapporto tra il comma 4, nella parte in cui contenpla la possibilità del giudice di disporre a carico di un genitore ed in favore dell’altro la corresponsione di un assegno periodico, ed il comma 2, che, dopo aver rimesso al giudice il potere di stabilire misura e modalità con cui ciascun genitore provvede (anche) al mantenimento, affida all’autonomia privata dei genitori la stipulazione di accordi riguardo alla cura ed al mantenimento dei figli. Si individua il possibile contenuto di tali accordi ed i limiti che essi incontrano. Ricostruita quale modalità privilegiata di mantenimento quella c.d. diretta, si indaga se, a fronte del silenzio legislativo, tale modalità sia specifica dell’affidamento condiviso o sia compatibile anche con l’affidamento monogenitoriale. Vengono, quindi, esaminati i criteri legislativi di determinazione del quantum dell’assegno, precisandosi come essi costituiscano recepimento legislativo degli orientamenti formatisi in giurisprudenza prima della novella; si segnala, inoltre, che tali parametri vanno, comunque, integrati con quello stabilito dall’art. 155 quater c.c. in tema di assegnazione della casa familiare. Da ultimo, viene indagato il significato della disposizione del 6 comma, che abilita il giudice, in caso di insufficiente documentazione circa le condizioni economiche di ciascuno dei genitori, a disporre indagini a mezzo della polizia tributaria. In particolare, da un lato, si individuano criticamente i limiti della previsione nella parte in cui estende l’indagine tributaria anche a soggetti diversi dai genitori che siano intestatari di redditi e beni oggetto della controversia e, dall’altro lato, si indagano i rapporti con la disposizione dell’art. 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, che pure prevede indagini sui redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita dei coniugi commesse alla polizia tributaria. Rifiutando la tesi dell’abrogazione tacita di quest’ultima disposizione, si conclude per la sua persistente applicabilità limitata, però, unicamente ai rapporti tra i coniugi divorziati e divorziandi.
2008
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2684103
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact