La nota ripercorre la vicenda dei danni non patrimoniali, focalizzandosi su una particolare fattispecie, quella del danno conseguente alla pubblicazione del protesto, risultata priva di presupposti. La natura del danno e i criteri di quantificazione del risarcimento sono analizzati, con riferimento alla comparazione con l'ordinamento inglese, e ricondotti alla problematica del danno in re ipsa, con una sottodistinzione tra danno alla reputazione personale e danno alla reputazione commerciale. Si esprimono, comunque, dubbi, su una rigida tipizzazione dei danni non patrimoniali, evidenziando la flessibilità del concetto, legata all'evoluzione sociale e tecnologica ed all'interpretazione costituzionalmente orientata.

Il danno non patrimoniale da protesto illegittimo. Nota a Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2005, n. 6732

BRUTTI, NICOLA
2006

Abstract

La nota ripercorre la vicenda dei danni non patrimoniali, focalizzandosi su una particolare fattispecie, quella del danno conseguente alla pubblicazione del protesto, risultata priva di presupposti. La natura del danno e i criteri di quantificazione del risarcimento sono analizzati, con riferimento alla comparazione con l'ordinamento inglese, e ricondotti alla problematica del danno in re ipsa, con una sottodistinzione tra danno alla reputazione personale e danno alla reputazione commerciale. Si esprimono, comunque, dubbi, su una rigida tipizzazione dei danni non patrimoniali, evidenziando la flessibilità del concetto, legata all'evoluzione sociale e tecnologica ed all'interpretazione costituzionalmente orientata.
2006
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