Il giudice delle leggi e la Suprema Corte, ciascuno sul proprio piano ed a suo modo, rintuzzano i tentativi di circoscrivere l’ambito applicativo della cd. Legge Pinto, sia pure con riguardo a differenti profili. Mentre la Consulta rivolge un pressante invito al legislatore affinché ponga rimedio alla troppo drastica chiusura, operata dal recente d.l. n. 83/2012, all’indennizzabilità dei pregiudizi patiti per l’eccessiva durata di un processo non ancora concluso; la Corte di cassazione, dal canto suo, quasi di necessità deve riammettere – sconfessando recenti decisioni in senso contrario – la parte contumace tra le potenziali vittime della lentezza irragionevole dei processi. Dopo un breve richiamo a quanto già scritto sulle pagine di questa Rivista in ordine all’indennizzabilità in pendenza del processo-lumaca del ritardo sin lì accumulato, il presente contributo si concentra sul significato della contumacia nel contesto della Legge Pinto. Gli Autori, pur condividendo nella sostanza la soluzione propugnata dalle Sezioni Unite, suggeriscono tuttavia l’opportunità di una sua rimodulazione, incentrata sul ripristino – in questo particolare caso – del normale riparto degli oneri probatori e colgono altresì lo spunto per una breve riflessione sull’ormai esausta tradizionale configurazione neutra della contumacia e sui possibili, de jure condendo, modelli processuali alternativi che escluderebbero sul nascere il problema esaminato e la sua ineludibile ma sofferta soluzione
Significato (anche prospettico) della contumacia in relazione al diritto ad un processo ragionevolmente celere
NEGRI, MARCELLA;
2014
Abstract
Il giudice delle leggi e la Suprema Corte, ciascuno sul proprio piano ed a suo modo, rintuzzano i tentativi di circoscrivere l’ambito applicativo della cd. Legge Pinto, sia pure con riguardo a differenti profili. Mentre la Consulta rivolge un pressante invito al legislatore affinché ponga rimedio alla troppo drastica chiusura, operata dal recente d.l. n. 83/2012, all’indennizzabilità dei pregiudizi patiti per l’eccessiva durata di un processo non ancora concluso; la Corte di cassazione, dal canto suo, quasi di necessità deve riammettere – sconfessando recenti decisioni in senso contrario – la parte contumace tra le potenziali vittime della lentezza irragionevole dei processi. Dopo un breve richiamo a quanto già scritto sulle pagine di questa Rivista in ordine all’indennizzabilità in pendenza del processo-lumaca del ritardo sin lì accumulato, il presente contributo si concentra sul significato della contumacia nel contesto della Legge Pinto. Gli Autori, pur condividendo nella sostanza la soluzione propugnata dalle Sezioni Unite, suggeriscono tuttavia l’opportunità di una sua rimodulazione, incentrata sul ripristino – in questo particolare caso – del normale riparto degli oneri probatori e colgono altresì lo spunto per una breve riflessione sull’ormai esausta tradizionale configurazione neutra della contumacia e sui possibili, de jure condendo, modelli processuali alternativi che escluderebbero sul nascere il problema esaminato e la sua ineludibile ma sofferta soluzionePubblicazioni consigliate
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