Nota a Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2012, n. 21242. La Suprema Corte, muovendo dalla consolidata interpretazione secondo cui l'art. 334 c.p.c. consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di proporre impugnazione incidentale tardiva con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata, afferma che l'impugnazione incidentale tardiva sul merito è ammissibile anche se proposta dalla parte totalmente soccombente e destinataria di un'impugnazione sulle sole spese. L'A. mette in dubbio tuttavia la correttezza di tale conclusione: allorché il giudizio sul merito si sia chiuso perché nessuna parte ha impugnato nei termini la relativa decisione e il bene della vita, primario oggetto di contesa fra le parti, sia stato così definitivamente attribuito, non pare congruo che questo possa essere successivamente riaperto solo perché è stata messa in discussione la corretta applicazione dei criteri che presiedono al riparto delle spese.

È davvero ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sul merito se la principale ha ad oggetto solo la statuizione sulle spese?

TURATTO, SILVIA
2013

Abstract

Nota a Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2012, n. 21242. La Suprema Corte, muovendo dalla consolidata interpretazione secondo cui l'art. 334 c.p.c. consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di proporre impugnazione incidentale tardiva con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata, afferma che l'impugnazione incidentale tardiva sul merito è ammissibile anche se proposta dalla parte totalmente soccombente e destinataria di un'impugnazione sulle sole spese. L'A. mette in dubbio tuttavia la correttezza di tale conclusione: allorché il giudizio sul merito si sia chiuso perché nessuna parte ha impugnato nei termini la relativa decisione e il bene della vita, primario oggetto di contesa fra le parti, sia stato così definitivamente attribuito, non pare congruo che questo possa essere successivamente riaperto solo perché è stata messa in discussione la corretta applicazione dei criteri che presiedono al riparto delle spese.
2013
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2835317
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