Le riflessioni proposte hanno ad oggetto una delle colorazioni che assume il quadro dei rapporti tra unità e pluralismo all’interno degli ordinamenti costituzionali europei: le relazioni intercorrenti tra autonomie territoriali ed Unione europea. Particolarmente interessante, a tal proposito, è un ordinamento peculiare quale quello belga, in cui, da un lato, sul piano interno è stato disegnato con particolare cura un complesso sistema di ripartizione delle competenze tra Stato ed entità federate (Comunità e Regioni) in modo esclusivo, ai sensi del quale uno solo è il legislatore competente per una data materia su un determinato territorio, e, dall’altro, nel rapporto con ordinamenti terzi, sussiste un delicato e minuzioso sistema normativo stratificato volto a garantire il parallelismo fra le competenze interne e quelle esterne delle entità federate (ai sensi degli artt. 167 Cost. e 92bis legge speciale delle riforme istituzionali 8 agosto 1980). Tenendo presente, in secondo luogo, non solo che tale conformazione particolare dell’ordinamento costituzionale belga è stata l’occasione di plurime pronunce della Corte di Giustizia in merito al rapporto tra diritto dell’UE ed ordinamenti federali/regionali, ma pure che il Regno del Belgio si è da sempre trovato convenuto in un numero annuale rilevante di procedimenti d’infrazione . L'articolo si sofferma in particolare su alcuni profili che costituiscono espressione della reale consistenza del principio autonomistico nella relazione tra ordinamento nazionale e sovranazionale: (a) la partecipazione delle autonomie alle attività delle diverse istituzioni europee nonchè della Rappresentanza permanente; (b) l'esecuzione del diritto sovranazionale, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva; (c) il regime di controlli e poteri sostitutivi riservati allo Stato federale; (d) l'introduzione di procedure nazionali di collaborazione volte a tutelare le prerogative regionali innanzi la Corte di Giustizia. Tutti temi, questi, che a differenza di altri ordinamenti, quale quello italiano, sono stati affrontati non unilateralmente dal legislatore federale, bensì attraverso quella peculiare fonte del diritto che è l’accordo di cooperazione tra i diversi soggetti interessati.

Il rapporto tra entità federate belghe ed ordinamento euro unitario alla luce delle tensioni tra rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri ed esigenze del mercato comune

SIMONATO, ALESSANDRO
2012

Abstract

Le riflessioni proposte hanno ad oggetto una delle colorazioni che assume il quadro dei rapporti tra unità e pluralismo all’interno degli ordinamenti costituzionali europei: le relazioni intercorrenti tra autonomie territoriali ed Unione europea. Particolarmente interessante, a tal proposito, è un ordinamento peculiare quale quello belga, in cui, da un lato, sul piano interno è stato disegnato con particolare cura un complesso sistema di ripartizione delle competenze tra Stato ed entità federate (Comunità e Regioni) in modo esclusivo, ai sensi del quale uno solo è il legislatore competente per una data materia su un determinato territorio, e, dall’altro, nel rapporto con ordinamenti terzi, sussiste un delicato e minuzioso sistema normativo stratificato volto a garantire il parallelismo fra le competenze interne e quelle esterne delle entità federate (ai sensi degli artt. 167 Cost. e 92bis legge speciale delle riforme istituzionali 8 agosto 1980). Tenendo presente, in secondo luogo, non solo che tale conformazione particolare dell’ordinamento costituzionale belga è stata l’occasione di plurime pronunce della Corte di Giustizia in merito al rapporto tra diritto dell’UE ed ordinamenti federali/regionali, ma pure che il Regno del Belgio si è da sempre trovato convenuto in un numero annuale rilevante di procedimenti d’infrazione . L'articolo si sofferma in particolare su alcuni profili che costituiscono espressione della reale consistenza del principio autonomistico nella relazione tra ordinamento nazionale e sovranazionale: (a) la partecipazione delle autonomie alle attività delle diverse istituzioni europee nonchè della Rappresentanza permanente; (b) l'esecuzione del diritto sovranazionale, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva; (c) il regime di controlli e poteri sostitutivi riservati allo Stato federale; (d) l'introduzione di procedure nazionali di collaborazione volte a tutelare le prerogative regionali innanzi la Corte di Giustizia. Tutti temi, questi, che a differenza di altri ordinamenti, quale quello italiano, sono stati affrontati non unilateralmente dal legislatore federale, bensì attraverso quella peculiare fonte del diritto che è l’accordo di cooperazione tra i diversi soggetti interessati.
2012
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