Nella pronuncia in commento la Corte di giustizia affronta nuovamente la tematica della vis attractiva concursus nel contesto comunitario, con specifico riguardo alle azioni che derivano direttamente da una procedura fallimentare. Tale questione è stata a lungo dibattuta in ambito dottrinario e giurisprudenziale fino a che, con la sentenza 12 febbraio 2009, C-339/07, Seagon c. Deko Marty la stessa Corte ha chiarito che la giurisdizione per le azioni derivanti dalla procedura di insolvenza - tra cui le azioni revocatorie - spetta al giudice dello Stato di apertura della procedura stessa. Nel confermare il suddetto principio, la Corte ha altresì affrontato un problema lasciato aperto dalla sentenza Seagon c. Deko Marty e relativo all’individuazione del criterio di giurisdizione applicabile ad una revocatoria fallimentare proposta nei confronti di un convenuto non domiciliato in uno Stato membro. L'Autore analizza la soluzione accolta dalla Corte e la motivazione che la sorregge, evidenziando come il collegamento dell’azione revocatoria al foro del fallimento non risulti, tuttavia, suscettivo di garantire appieno la prevedibilità della competenza giurisdizionale, vista anche la difficoltà che a volte si incontra proprio nell’individuazione del COMI, messa in evidenza dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Inoltre l'Autore evidenzia come la soluzione accolta lasci aperto il problema delle possibili difficoltà nell’eseguibilità all’estero della sentenza resa sulla revocatoria nei confronti del convenuto non domiciliato in uno Stato membro, laddove la normativa di tale Stato non riconosca la vis attractiva del Reg. quale criterio per fondare la competenza internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza revocatoria.

La competenza giurisdizionale sulla revocatoria fallimentare promossa nei confronti di convenuto non domiciliato in uno Stato UE

Pilloni Monica
2015

Abstract

Nella pronuncia in commento la Corte di giustizia affronta nuovamente la tematica della vis attractiva concursus nel contesto comunitario, con specifico riguardo alle azioni che derivano direttamente da una procedura fallimentare. Tale questione è stata a lungo dibattuta in ambito dottrinario e giurisprudenziale fino a che, con la sentenza 12 febbraio 2009, C-339/07, Seagon c. Deko Marty la stessa Corte ha chiarito che la giurisdizione per le azioni derivanti dalla procedura di insolvenza - tra cui le azioni revocatorie - spetta al giudice dello Stato di apertura della procedura stessa. Nel confermare il suddetto principio, la Corte ha altresì affrontato un problema lasciato aperto dalla sentenza Seagon c. Deko Marty e relativo all’individuazione del criterio di giurisdizione applicabile ad una revocatoria fallimentare proposta nei confronti di un convenuto non domiciliato in uno Stato membro. L'Autore analizza la soluzione accolta dalla Corte e la motivazione che la sorregge, evidenziando come il collegamento dell’azione revocatoria al foro del fallimento non risulti, tuttavia, suscettivo di garantire appieno la prevedibilità della competenza giurisdizionale, vista anche la difficoltà che a volte si incontra proprio nell’individuazione del COMI, messa in evidenza dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Inoltre l'Autore evidenzia come la soluzione accolta lasci aperto il problema delle possibili difficoltà nell’eseguibilità all’estero della sentenza resa sulla revocatoria nei confronti del convenuto non domiciliato in uno Stato membro, laddove la normativa di tale Stato non riconosca la vis attractiva del Reg. quale criterio per fondare la competenza internazionale del giudice che ha pronunciato la sentenza revocatoria.
2015
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