Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite affrontano e risolvono sia la questione relativa ai criteri per configurare la sussistenza di una società di fatto, sia le problematiche che si delineano sul piano della competenza giurisdizionale in caso di insolvenza di gruppo societario: segnatamente con riguardo alla questione inerente l’individuazione del giudice competente per la dichiarazione di fallimento di società estere controllate da società di fatto avente sede operativa e decisionale in Italia. L'Autore, nell'analizzare la pronuncia in rassegna, osserva che la questione relativa all’identificazione del COMI all’interno dei gruppi societari - in un contesto in cui le pronunce della Corte di giustizia ‘‘attribuiscono’’ di fatto ampi margini di discrezionalità ai giudici nazionali - rinviene in questa pronuncia un ulteriore tassello al fine di risolvere l’annosa problematica su cosa debba intendersi per centro operativo e decisionale (in termini di sede effettiva di gestione degli interessi del debitore) e su come questo possa ritenersi riconoscibile ai terzi, in ossequio a quanto disposto nel considerando 13. Rileva altresì l'Autore come tale problematica sia da tempo oggetto di vivo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, anche con riguardo a quella casistica che fa da sfondo alle pronunce delle Corti (nazionali ed europea) in tema di trasferimento della sede di una società da uno Stato ad un altro: fenomeno dietro al quale si celano evidenti pratiche di forum shopping.

Fallimento di società estere collegate a società di fatto avente sede operativa e decisionale in Italia e competenza giurisdizionale italiana

Pilloni Monica
2015

Abstract

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite affrontano e risolvono sia la questione relativa ai criteri per configurare la sussistenza di una società di fatto, sia le problematiche che si delineano sul piano della competenza giurisdizionale in caso di insolvenza di gruppo societario: segnatamente con riguardo alla questione inerente l’individuazione del giudice competente per la dichiarazione di fallimento di società estere controllate da società di fatto avente sede operativa e decisionale in Italia. L'Autore, nell'analizzare la pronuncia in rassegna, osserva che la questione relativa all’identificazione del COMI all’interno dei gruppi societari - in un contesto in cui le pronunce della Corte di giustizia ‘‘attribuiscono’’ di fatto ampi margini di discrezionalità ai giudici nazionali - rinviene in questa pronuncia un ulteriore tassello al fine di risolvere l’annosa problematica su cosa debba intendersi per centro operativo e decisionale (in termini di sede effettiva di gestione degli interessi del debitore) e su come questo possa ritenersi riconoscibile ai terzi, in ossequio a quanto disposto nel considerando 13. Rileva altresì l'Autore come tale problematica sia da tempo oggetto di vivo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, anche con riguardo a quella casistica che fa da sfondo alle pronunce delle Corti (nazionali ed europea) in tema di trasferimento della sede di una società da uno Stato ad un altro: fenomeno dietro al quale si celano evidenti pratiche di forum shopping.
2015
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