La disposizione dell’art. 2473 c.c., che contiene la disciplina generale del recesso nella S.r.l. comporta notevoli difficoltà di interpretazione con riferimento alla liquidazione della partecipazione. Il rimborso del valore della quota pone, a sua volta, fondamentalmente due interrogativi: l’interpretazione della previsione legale e quindi del criterio di determinazione del rimborso in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato; e la derogabilità statutaria di tale previsione. Lo studio si incentra su tali clausole statutarie, prima in un quadro comparatistico e poi nel diritto italiano, che ritiene legittimi criteri convenzionali di liquidazione della partecipazione solo a favore del socio recedente, e propone infine una interpretazione che dà al problema in esame una soluzione diversa da quella ritenuta prevalente dalla dottrina dominante. A tale ultimo riguardo, in sintesi, la quota in una S.r.l. rappresenta un interesse prevalentemente imprenditoriale e relativo a un investimento di norma concentrato; il diritto di recesso, in quest’ultimo tipo, costituisce dunque uno strumento di creazione di un mercato interno della partecipazione sociale, più che una reazione ad una modifica delle regole di gestione dell’investimento in particolare di tipo finanziario (nell’ambito delle quali necessariamente si deve tenere conto anche delle esigenze di un mercato esterno delle partecipazioni). Quest’argomento, insieme alla considerazione del ruolo centrale dell’autonomia statutaria, rende maggiormente convincente la tesi, come noto ritenuta pacifica in tema di società di persone, secondo cui il criterio legale di liquidazione della partecipazione nel caso di recesso da una S.r.l. ex art. 2473 c.c. sia derogabile, seppure entro certi limiti.

Criteri di liquidazione della partecipazione in caso di recesso da s.r.l. e autonomia privata

SPERANZIN, MARCO
2016

Abstract

La disposizione dell’art. 2473 c.c., che contiene la disciplina generale del recesso nella S.r.l. comporta notevoli difficoltà di interpretazione con riferimento alla liquidazione della partecipazione. Il rimborso del valore della quota pone, a sua volta, fondamentalmente due interrogativi: l’interpretazione della previsione legale e quindi del criterio di determinazione del rimborso in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato; e la derogabilità statutaria di tale previsione. Lo studio si incentra su tali clausole statutarie, prima in un quadro comparatistico e poi nel diritto italiano, che ritiene legittimi criteri convenzionali di liquidazione della partecipazione solo a favore del socio recedente, e propone infine una interpretazione che dà al problema in esame una soluzione diversa da quella ritenuta prevalente dalla dottrina dominante. A tale ultimo riguardo, in sintesi, la quota in una S.r.l. rappresenta un interesse prevalentemente imprenditoriale e relativo a un investimento di norma concentrato; il diritto di recesso, in quest’ultimo tipo, costituisce dunque uno strumento di creazione di un mercato interno della partecipazione sociale, più che una reazione ad una modifica delle regole di gestione dell’investimento in particolare di tipo finanziario (nell’ambito delle quali necessariamente si deve tenere conto anche delle esigenze di un mercato esterno delle partecipazioni). Quest’argomento, insieme alla considerazione del ruolo centrale dell’autonomia statutaria, rende maggiormente convincente la tesi, come noto ritenuta pacifica in tema di società di persone, secondo cui il criterio legale di liquidazione della partecipazione nel caso di recesso da una S.r.l. ex art. 2473 c.c. sia derogabile, seppure entro certi limiti.
2016
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