È difficile cogliere a pieno le future ripercussioni dell’ordine europeo di indagine penale sul nostro sistema. Già si intravede, nondimeno, una parte più rassicurante della nuova disciplina, laddove la direttiva 2014/41 assicura la salvaguardia delle regole nazionali di ammissibilità degli atti istruttori, ed una, invece, più preoccupante, relativa alle modalità di raccolta delle prove. La direttiva non garantisce, a quest’ultimo riguardo, che tutte le norme interne saranno rigorosamente osservate. Ma qui viene in soccorso il principio di proporzionalità previsto dall’art. 52 § 1 della carta di Nizza, mirato ad assicurare un ragionevole bilanciamento fra la conservazione delle garanzie nazionali e il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione, a pena dell’inutilizzabilità delle prove raccolte. Non è un antidoto infallibile. Ma in un sistema giuridico globalizzato che ha perso la guida delle tradizionali fattispecie legislative, esso perlomeno postula l’onere di motivare qualunque allontanamento dai nostri standard. La speranza è che ne derivino regole probatorie che, per quanto di matrice giurisprudenziale, risultino sufficientemente equilibrate e prevedibili nel loro esito, così come esige il principio di legalità processuale.

L'impatto dell'ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali

DANIELE, MARCELLO
2016

Abstract

È difficile cogliere a pieno le future ripercussioni dell’ordine europeo di indagine penale sul nostro sistema. Già si intravede, nondimeno, una parte più rassicurante della nuova disciplina, laddove la direttiva 2014/41 assicura la salvaguardia delle regole nazionali di ammissibilità degli atti istruttori, ed una, invece, più preoccupante, relativa alle modalità di raccolta delle prove. La direttiva non garantisce, a quest’ultimo riguardo, che tutte le norme interne saranno rigorosamente osservate. Ma qui viene in soccorso il principio di proporzionalità previsto dall’art. 52 § 1 della carta di Nizza, mirato ad assicurare un ragionevole bilanciamento fra la conservazione delle garanzie nazionali e il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione, a pena dell’inutilizzabilità delle prove raccolte. Non è un antidoto infallibile. Ma in un sistema giuridico globalizzato che ha perso la guida delle tradizionali fattispecie legislative, esso perlomeno postula l’onere di motivare qualunque allontanamento dai nostri standard. La speranza è che ne derivino regole probatorie che, per quanto di matrice giurisprudenziale, risultino sufficientemente equilibrate e prevedibili nel loro esito, così come esige il principio di legalità processuale.
2016
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