L’articolo ha per oggetto un commento critico all’articolo 131-bis del codice penale, introdotto a seguito della modifica legislativa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2015, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67». A seguito della novella, dopo decenni di annose dispute dottrinali, è stata prevista una clausola generale di esiguità del fatto, grazie alla quale, se l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, è esclusa la punibilità per i reati sanzionati con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a pena pecuniaria) non superiore nel massimo a cinque anni. Il contributo, dopo essersi soffermato sulle ragioni ispiratrici della riforma, sulle categorie concettuali coinvolte e sugli istituti d’irrilevanza già presenti nel nostro ordinamento, pone l’attenzione sui requisiti applicativi del neo-istituto, quali: il limite della pena, la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Da ultimo, prendendo spunto da una ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, pronunciata appena prima della pubblicazione, lo studio si incentra sulla compatibilità tra particolare tenuità del fatto e presenza nella norma incriminatrice di soglie di punibilità.

La codificazione della tenuità del fatto tra (in)offensività e non punibilità (commento all'art. 1, d. gls. n. 28/2015)

BORSARI, RICCARDO
2016

Abstract

L’articolo ha per oggetto un commento critico all’articolo 131-bis del codice penale, introdotto a seguito della modifica legislativa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2015, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67». A seguito della novella, dopo decenni di annose dispute dottrinali, è stata prevista una clausola generale di esiguità del fatto, grazie alla quale, se l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, è esclusa la punibilità per i reati sanzionati con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a pena pecuniaria) non superiore nel massimo a cinque anni. Il contributo, dopo essersi soffermato sulle ragioni ispiratrici della riforma, sulle categorie concettuali coinvolte e sugli istituti d’irrilevanza già presenti nel nostro ordinamento, pone l’attenzione sui requisiti applicativi del neo-istituto, quali: il limite della pena, la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Da ultimo, prendendo spunto da una ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, pronunciata appena prima della pubblicazione, lo studio si incentra sulla compatibilità tra particolare tenuità del fatto e presenza nella norma incriminatrice di soglie di punibilità.
2016
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