Il lavoro si propone di ricostruire, sul piano giuridico, l’atteggiarsi della responsabilità della casa di cura quando il medico abbia assunto direttamente e preventivamente un incarico contrattuale nei confronti del paziente, il quale risulti poi danneggiato dalla prestazione medica. In questa prospettiva si analizzano i limiti di applicabilità dell’art. 1228 c.c., relativo alla responsabilità per fatto degli ausiliari, indicando la disciplina riconducibile alla fattispecie, nel quadro di una valutazione critica degli odierni orientamenti giurisprudenziali e di un confronto con la recentissima riforma in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (l. 8 marzo 2017 n. 24). In particolare, risulta necessario distinguere due ipotesi. La prima, in cui il paziente, che ha già attribuito personalmente l’incarico al medico, al momento del ricovero presso la casa di cura (indicatagli dal medico stesso) si limita a concludere con essa un contratto avente ad oggetto le prestazioni accessorie. In tal caso è certamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1228 c.c. e la relativa responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento del medico, poiché tale norma presupporrebbe che la casa di cura fosse essa stessa debitrice della prestazione medica, a cui invece non si è obbligata. La seconda ipotesi è che anche la casa di cura, oltre al medico, si obblighi personalmente all’esecuzione della prestazione medica. In tal caso a differenza di quanto sostenuto da parte della giurisprudenza, comunque andrebbe esclusa l’applicazione dell’art. 1228 c.c. che presuppone l’estraneità del terzo ausiliario al creditore, e che dunque non può applicarsi nel caso in cui il terzo si sia personalmente obbligato verso il creditore. In questo caso infatti la disciplina di riferimento è quella relativa alle obbligazioni solidali ed in particolare l’art. 1307 c.c. Le conclusioni non dovrebbero essere diverse alla luce della nuova normativa sulla responsabilità professionale del personale sanitario, in quanto il richiamo ivi contenuto alla responsabilità “ai sensi dell’art. 1228 c.c.” sembra potersi interpretare nel senso che esso valga nei limiti dell’ambito di applicazione della norma, mentre una soluzione diversa risulterebbe difficile da giustificare sul piano sistematico.

Responsabilità per fatto degli ausiliari e incarico contrattuale diretto al medico: il dubbio ruolo della casa di cura privata

CERDONIO CHIAROMONTE, GIULIANA
2017

Abstract

Il lavoro si propone di ricostruire, sul piano giuridico, l’atteggiarsi della responsabilità della casa di cura quando il medico abbia assunto direttamente e preventivamente un incarico contrattuale nei confronti del paziente, il quale risulti poi danneggiato dalla prestazione medica. In questa prospettiva si analizzano i limiti di applicabilità dell’art. 1228 c.c., relativo alla responsabilità per fatto degli ausiliari, indicando la disciplina riconducibile alla fattispecie, nel quadro di una valutazione critica degli odierni orientamenti giurisprudenziali e di un confronto con la recentissima riforma in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (l. 8 marzo 2017 n. 24). In particolare, risulta necessario distinguere due ipotesi. La prima, in cui il paziente, che ha già attribuito personalmente l’incarico al medico, al momento del ricovero presso la casa di cura (indicatagli dal medico stesso) si limita a concludere con essa un contratto avente ad oggetto le prestazioni accessorie. In tal caso è certamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1228 c.c. e la relativa responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento del medico, poiché tale norma presupporrebbe che la casa di cura fosse essa stessa debitrice della prestazione medica, a cui invece non si è obbligata. La seconda ipotesi è che anche la casa di cura, oltre al medico, si obblighi personalmente all’esecuzione della prestazione medica. In tal caso a differenza di quanto sostenuto da parte della giurisprudenza, comunque andrebbe esclusa l’applicazione dell’art. 1228 c.c. che presuppone l’estraneità del terzo ausiliario al creditore, e che dunque non può applicarsi nel caso in cui il terzo si sia personalmente obbligato verso il creditore. In questo caso infatti la disciplina di riferimento è quella relativa alle obbligazioni solidali ed in particolare l’art. 1307 c.c. Le conclusioni non dovrebbero essere diverse alla luce della nuova normativa sulla responsabilità professionale del personale sanitario, in quanto il richiamo ivi contenuto alla responsabilità “ai sensi dell’art. 1228 c.c.” sembra potersi interpretare nel senso che esso valga nei limiti dell’ambito di applicazione della norma, mentre una soluzione diversa risulterebbe difficile da giustificare sul piano sistematico.
2017
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