Lo studio analizza le conseguenze di teoria generale che derivano dall’abrogazione dell’art. 21, comma 2, sull’annullamento del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività. Una volta eliminata la parificazione del regime sanzionatorio della attività posta in essere da chi agisca sulla base di un s.a. o di una s.c.i.a. irregolarmente formatisi rispetto all’attività di chi agisca senza titolo alcuno, il potere di annullamento delle medesime figure ( pur da intendersi in senso improprio, rispetto alla figura di annullamento del provvedimento esplicito), si configura come un atto a pieno titolo costitutivo di effetti giuridici. Essi sono dati dalla eliminazione della qualifica di fatto giuridicamente rilevante, quale fonte indiretta di effetti giuridici, dello stesso s.a. e della s.c.i.a. Ne segue che un s.a. o una s.c.i.a. formatisi pur in assenza dei presupposti di legittimità del provvedimento esplicito debbono ritenersi in ogni caso efficaci.]
L’annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241
VOLPE, FRANCESCO
2015
Abstract
Lo studio analizza le conseguenze di teoria generale che derivano dall’abrogazione dell’art. 21, comma 2, sull’annullamento del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività. Una volta eliminata la parificazione del regime sanzionatorio della attività posta in essere da chi agisca sulla base di un s.a. o di una s.c.i.a. irregolarmente formatisi rispetto all’attività di chi agisca senza titolo alcuno, il potere di annullamento delle medesime figure ( pur da intendersi in senso improprio, rispetto alla figura di annullamento del provvedimento esplicito), si configura come un atto a pieno titolo costitutivo di effetti giuridici. Essi sono dati dalla eliminazione della qualifica di fatto giuridicamente rilevante, quale fonte indiretta di effetti giuridici, dello stesso s.a. e della s.c.i.a. Ne segue che un s.a. o una s.c.i.a. formatisi pur in assenza dei presupposti di legittimità del provvedimento esplicito debbono ritenersi in ogni caso efficaci.]Pubblicazioni consigliate
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