Nota a Cass. 23 gennaio 2012 n. 1727, ord. interloc. e Cass. 16 febbraio 2017 n. 4180. La Suprema Corte sollecita un nuovo intervento del giudice delle leggi per colmare il vuoto di tutela, che già una volta la Consulta ha apertamente riconosciuto e che fu aperto dalla riscrittura, intervenuta nel 2012, dell’art. 4 l. Pinto, invocando quindi un temperamento al divieto di richiedere l’indennizzo in pendenza del giudizio presupposto. L’A. condivide il giudizio di inadeguatezza e, si aggiunge, sostanziale inutilità dei nuovissimi "rimedi acceleratori", certamente non invocabili per risolvere la tensione con i precetti costituzionali e con l’art. 6 Cedu, ed illustra le linee del minimale correttivo suggerito dall’ordinanza di rimessione al fine di bilanciare le esigenze contrapposte di contenimento degli abusi e di effettività del rimedio indennitario
Equa riparazione per irragionevole durata del processo non ancora definitivamente concluso? La parola torna alla Consulta
Marcella Negri
2017
Abstract
Nota a Cass. 23 gennaio 2012 n. 1727, ord. interloc. e Cass. 16 febbraio 2017 n. 4180. La Suprema Corte sollecita un nuovo intervento del giudice delle leggi per colmare il vuoto di tutela, che già una volta la Consulta ha apertamente riconosciuto e che fu aperto dalla riscrittura, intervenuta nel 2012, dell’art. 4 l. Pinto, invocando quindi un temperamento al divieto di richiedere l’indennizzo in pendenza del giudizio presupposto. L’A. condivide il giudizio di inadeguatezza e, si aggiunge, sostanziale inutilità dei nuovissimi "rimedi acceleratori", certamente non invocabili per risolvere la tensione con i precetti costituzionali e con l’art. 6 Cedu, ed illustra le linee del minimale correttivo suggerito dall’ordinanza di rimessione al fine di bilanciare le esigenze contrapposte di contenimento degli abusi e di effettività del rimedio indennitarioPubblicazioni consigliate
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