In questo lavoro si esamina criticamente l'indirizzo dottrinale secondo il quale la disciplina italiana in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali sarebbe in contrasto con la garanzia del ne bis in idem sancita dall'art. 4 del prot. n. 7 addizionale alla CEDU. Dopo aver dato conto delle posizioni della Corte EDU e della nostra giurisprudenza tributaria di vertice, viene vagliata alla luce del divieto di bis in idem, su un piano generale, la disciplina degli artt. 19 ss. del d.lgs. 74/2000. Il problema è poi affrontato con riferimento alle sanzioni in materia di versamenti, considerando soprattutto il profilo dell’identità del fatto. Si passa quindi all’approfondimento della dimensione processuale dell’art. 4 del Prot. n. 7 e della ratio di evitare il bis in idem sostanziale sottesa agli artt. 19 ss. del d.lgs. 74/2000. Si svolgono considerazioni sul coordinamento tra gli obblighi imposti dalla CEDU ed i valori costituzionali con i quali essi, secondo la nostra Corte Costituzionale, devono essere bilanciati. Si ricorda inoltre che l’Italia, in sede di ratifica del prot. n. 7, aveva formulato una dichiarazione interpretativa nel senso di intendere la “materia penale” come definita dal diritto italiano, dichiarazione considerata però inefficace dalla sentenza “Grande Stevens”, e si approfondisce l’indirizzo della Corte EDU sulle riserve che gli Stati possono apporre per delimitare gli obblighi derivanti dalla CEDU. Infine, si riflette sulle soluzioni normative più appropriate per far fronte ad un’eventuale sentenza della Corte EDU che considerasse la normativa italiana contraria a quel divieto.

Alcune considerazioni sul contrasto tra CEDU e disciplina italiana dei rapporti tra procedure sanzionatorie amministrative e penali

roberto schiavolin
2017

Abstract

In questo lavoro si esamina criticamente l'indirizzo dottrinale secondo il quale la disciplina italiana in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali sarebbe in contrasto con la garanzia del ne bis in idem sancita dall'art. 4 del prot. n. 7 addizionale alla CEDU. Dopo aver dato conto delle posizioni della Corte EDU e della nostra giurisprudenza tributaria di vertice, viene vagliata alla luce del divieto di bis in idem, su un piano generale, la disciplina degli artt. 19 ss. del d.lgs. 74/2000. Il problema è poi affrontato con riferimento alle sanzioni in materia di versamenti, considerando soprattutto il profilo dell’identità del fatto. Si passa quindi all’approfondimento della dimensione processuale dell’art. 4 del Prot. n. 7 e della ratio di evitare il bis in idem sostanziale sottesa agli artt. 19 ss. del d.lgs. 74/2000. Si svolgono considerazioni sul coordinamento tra gli obblighi imposti dalla CEDU ed i valori costituzionali con i quali essi, secondo la nostra Corte Costituzionale, devono essere bilanciati. Si ricorda inoltre che l’Italia, in sede di ratifica del prot. n. 7, aveva formulato una dichiarazione interpretativa nel senso di intendere la “materia penale” come definita dal diritto italiano, dichiarazione considerata però inefficace dalla sentenza “Grande Stevens”, e si approfondisce l’indirizzo della Corte EDU sulle riserve che gli Stati possono apporre per delimitare gli obblighi derivanti dalla CEDU. Infine, si riflette sulle soluzioni normative più appropriate per far fronte ad un’eventuale sentenza della Corte EDU che considerasse la normativa italiana contraria a quel divieto.
2017
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