Il lavoro ha lo scopo di verificare se le condizioni generali di contratto bilaterali facciano venir meno ispo iure la vessatorietà, evitando quindi l'applicazione della regola dell'approvazione specifica. La Corte di Cassazione nella sentenza analizzata sostiene che il secondo comma dell'art. 1341 contrapponga ipotesi nelle quali l'effetto delle clausole si risolve nell'attribuzione di una posizione vantaggiosa al predisponente a ipotesi che invece producono un effetto "a carico" del contraente aderente. Nel primo caso la bilateralità escluderebbe la vessatorietà della clausola, configurandosi il "vantaggio" del predisponente esclusivamente nell'unilateralità della clausola; nel secondo caso la valutazione ex lege di vessatorietà non potrebbe essere superata dal fatto che la condizione operi anche "a carico" della parte predisponente. Tale interpretazione viene criticata nella nota a sentenza, ritenendo invece che la c.d. bilateralità non faccia venir meno la vessatorietà delle clausole e la conseguente regola di approvazione specifica.

Le condizioni generali di contratto: vessatorietà e bilateralità.

Vincenzo Cusumano
2016

Abstract

Il lavoro ha lo scopo di verificare se le condizioni generali di contratto bilaterali facciano venir meno ispo iure la vessatorietà, evitando quindi l'applicazione della regola dell'approvazione specifica. La Corte di Cassazione nella sentenza analizzata sostiene che il secondo comma dell'art. 1341 contrapponga ipotesi nelle quali l'effetto delle clausole si risolve nell'attribuzione di una posizione vantaggiosa al predisponente a ipotesi che invece producono un effetto "a carico" del contraente aderente. Nel primo caso la bilateralità escluderebbe la vessatorietà della clausola, configurandosi il "vantaggio" del predisponente esclusivamente nell'unilateralità della clausola; nel secondo caso la valutazione ex lege di vessatorietà non potrebbe essere superata dal fatto che la condizione operi anche "a carico" della parte predisponente. Tale interpretazione viene criticata nella nota a sentenza, ritenendo invece che la c.d. bilateralità non faccia venir meno la vessatorietà delle clausole e la conseguente regola di approvazione specifica.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3258815
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