Secondo la dottrina che per prima ha sviluppato il tema del­l’efficacia della pubblicità dal punto di vista della teoria generale, la funzione attribuita alla pubblicità è quella di determinare la conoscibilità legale, e que­st’ultimo risultato può diventare presupposto di una grande varietà di effetti. In particolare, con specifico riferimento alla pubblicità commerciale, il registro delle imprese è considerato lo strumento di informazione e di trasparenza del mercato, nell’interesse delle imprese e dei terzi: l’esigenza connessa alla pubblicità d’impresa è quella, secondo l’opinione tradizionale, di conciliare l’interesse dell’imprenditore con quello del mercato e così di evitare un puntuale accertamento caso per caso della conoscenza o dell’ignoranza di talune informazioni, e della scusabilità o meno di questa nei confronti dei soggetti con i quali l’iniziativa entra in contatto. Ferma questa funzione informativa e di conoscibilità primaria e originaria della pubblicità commerciale, è indubbio che ad essa si siano affiancate, anche recentemente in taluni casi, funzioni diverse e ulteriori. Si riconosce, infatti, che agli adempimenti da effettuare a registro delle imprese conseguono effetti giuridici anche molteplici e plurali sul piano privatistico: dichiarativi, costitutivi, sananti, risolutivi di conflitti, e probatori. L'articolo si sofferma in particolare su quest'ultimo profilo, con riguardo al quale, oltre alla diversità degli effetti che si possono produrre, giova altresì ricordare che l’iscrizione può riguardare una molteplicità di fatti (in senso ampio): atti negoziali o organizzativi; dichiarazioni di scienza rappresentative del fatto da pubblicizzare; provvedimenti (e, secondo alcuni, anche atti) giudiziari o dell’autorità governativa; fatti in senso stretto.

L'efficacia probatoria degli atti iscritti nel registro delle imprese

SPERANZIN MARCO
2017

Abstract

Secondo la dottrina che per prima ha sviluppato il tema del­l’efficacia della pubblicità dal punto di vista della teoria generale, la funzione attribuita alla pubblicità è quella di determinare la conoscibilità legale, e que­st’ultimo risultato può diventare presupposto di una grande varietà di effetti. In particolare, con specifico riferimento alla pubblicità commerciale, il registro delle imprese è considerato lo strumento di informazione e di trasparenza del mercato, nell’interesse delle imprese e dei terzi: l’esigenza connessa alla pubblicità d’impresa è quella, secondo l’opinione tradizionale, di conciliare l’interesse dell’imprenditore con quello del mercato e così di evitare un puntuale accertamento caso per caso della conoscenza o dell’ignoranza di talune informazioni, e della scusabilità o meno di questa nei confronti dei soggetti con i quali l’iniziativa entra in contatto. Ferma questa funzione informativa e di conoscibilità primaria e originaria della pubblicità commerciale, è indubbio che ad essa si siano affiancate, anche recentemente in taluni casi, funzioni diverse e ulteriori. Si riconosce, infatti, che agli adempimenti da effettuare a registro delle imprese conseguono effetti giuridici anche molteplici e plurali sul piano privatistico: dichiarativi, costitutivi, sananti, risolutivi di conflitti, e probatori. L'articolo si sofferma in particolare su quest'ultimo profilo, con riguardo al quale, oltre alla diversità degli effetti che si possono produrre, giova altresì ricordare che l’iscrizione può riguardare una molteplicità di fatti (in senso ampio): atti negoziali o organizzativi; dichiarazioni di scienza rappresentative del fatto da pubblicizzare; provvedimenti (e, secondo alcuni, anche atti) giudiziari o dell’autorità governativa; fatti in senso stretto.
2017
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