La Corte d’Appello di Milano condanna un’impresa di trasporti a risarcire più di 3.000 utenti per alcuni reiterati disservizi cagionati nel 2012, stabilendo che, oltre agli indennizzi accordati ex art. 17 Reg. 1371/2007, devono essere ristorati ulteriori danni. In particolare possono ottenere tutela risarcitoria di classe i pregiudizi non patrimoniali uniformemente sofferti dai viaggiatori in termini di angosce e limitazioni alla libertà di circolazione per le soppressioni di corse, le estenuanti attese e i sovraffollamenti protrattisi per una decina di giorni. La sentenza dichiara tuttavia estinti per prescrizione i diritti di numerosi altri viaggiatori, poiché in relazione ad essi gli atti di adesione erano stati depositati, in assenza di precedenti atti interruttivi, oltre il termine annuale di prescrizione contemplato dall’art. 2951 c.c. L’A., dopo aver commentato adesivamente gli snodi principali della pronuncia, si chiede se in forza di una diversa interpretazione della norma che regola la “decorrenza” degli effetti sostanziali ex artt. 2943 e 2945 c.c. nell’azione di classe, non possa essere riconosciuto all’atto di citazione notificato dal proponente un effetto interruttivo (quanto meno istantaneo) per tutti i diritti isoformi.

Arriva la prima maxi condanna di classe, anche se i diritti di molti aderenti risultano prescritti... ma davvero la citazione notificata ex art. 140 bis c. cons. non ha effetto interruttivo istantaneo “collettivo”?

B. Zuffi
2018

Abstract

La Corte d’Appello di Milano condanna un’impresa di trasporti a risarcire più di 3.000 utenti per alcuni reiterati disservizi cagionati nel 2012, stabilendo che, oltre agli indennizzi accordati ex art. 17 Reg. 1371/2007, devono essere ristorati ulteriori danni. In particolare possono ottenere tutela risarcitoria di classe i pregiudizi non patrimoniali uniformemente sofferti dai viaggiatori in termini di angosce e limitazioni alla libertà di circolazione per le soppressioni di corse, le estenuanti attese e i sovraffollamenti protrattisi per una decina di giorni. La sentenza dichiara tuttavia estinti per prescrizione i diritti di numerosi altri viaggiatori, poiché in relazione ad essi gli atti di adesione erano stati depositati, in assenza di precedenti atti interruttivi, oltre il termine annuale di prescrizione contemplato dall’art. 2951 c.c. L’A., dopo aver commentato adesivamente gli snodi principali della pronuncia, si chiede se in forza di una diversa interpretazione della norma che regola la “decorrenza” degli effetti sostanziali ex artt. 2943 e 2945 c.c. nell’azione di classe, non possa essere riconosciuto all’atto di citazione notificato dal proponente un effetto interruttivo (quanto meno istantaneo) per tutti i diritti isoformi.
2018
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