Il regime penale dei corpi di spedizione all’estero italiani, militari e civili, per missioni c.d. di pace ha subìto modifiche ad opera della legge 21 luglio 2016, n.145, contenente Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. La legge disciplina innovativamente la procedura di approvazione governativa e parlamentare di tali missioni, anche sulla base di una definizione vincolante fondata sull’art. 11 della Costituzione italiana e sul diritto internazionale e sovranazionale. Stabilisce tralatiziamente l’applicabilità del codice penale militare di pace, ma non esclude né l’applicazione delle fattispecie concernenti i reati contro le leggi e gli usi di guerra, previste dal codice penale militare di guerra, né la restante disciplina di diritto penale comune. Ribadisce la problematica, molto innovativa causa di giustificazione correlata alle direttive e regole di ingaggio che fondano la necessità militare, apponendovi un inedito e criticabile limite costituito dai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998. Introduce norme di procedura penale mal calibrate nel pressoché esclusivo riferimento alla giurisdizione militare.

MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI ITALIANE C.D. DI PACE ALL’ESTERO. NOVITÀ GIUSPENALISTICHE NELLA LEGGE DI RIFORMA 21 LUGLIO 2016, N. 145

Silvio Riondato
2017

Abstract

Il regime penale dei corpi di spedizione all’estero italiani, militari e civili, per missioni c.d. di pace ha subìto modifiche ad opera della legge 21 luglio 2016, n.145, contenente Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. La legge disciplina innovativamente la procedura di approvazione governativa e parlamentare di tali missioni, anche sulla base di una definizione vincolante fondata sull’art. 11 della Costituzione italiana e sul diritto internazionale e sovranazionale. Stabilisce tralatiziamente l’applicabilità del codice penale militare di pace, ma non esclude né l’applicazione delle fattispecie concernenti i reati contro le leggi e gli usi di guerra, previste dal codice penale militare di guerra, né la restante disciplina di diritto penale comune. Ribadisce la problematica, molto innovativa causa di giustificazione correlata alle direttive e regole di ingaggio che fondano la necessità militare, apponendovi un inedito e criticabile limite costituito dai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998. Introduce norme di procedura penale mal calibrate nel pressoché esclusivo riferimento alla giurisdizione militare.
2017
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