Con la legge n. 76 del 2016 il Parlamento ha dettato una disciplina delle unioni civili largamente sovrapponibile alla disciplina del matrimonio. Lo scritto argomenta la tesi che la scelta legislativa non è in contrasto con la costituzione, anche se fosse da condividere la posizione della corte costituzionale, la quale in precedenza aveva ritenuto che non violino gli art. 3 e 29 cost. le norme per le quali possono contrarre matrimonio solo due persone di sesso diverso. Vengono poi esaminate, alla stregua del principio di eguaglianza e dell’art. 2 cost., alcune differenze di regolamentazione tra unione civile e matrimonio. Altra analisi concerne l’incidenza sulle fonti regionali della previsione statale per cui in generale, e salve alcune eccezioni, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile.
Unioni civili e Costituzione
ambrosi
2016
Abstract
Con la legge n. 76 del 2016 il Parlamento ha dettato una disciplina delle unioni civili largamente sovrapponibile alla disciplina del matrimonio. Lo scritto argomenta la tesi che la scelta legislativa non è in contrasto con la costituzione, anche se fosse da condividere la posizione della corte costituzionale, la quale in precedenza aveva ritenuto che non violino gli art. 3 e 29 cost. le norme per le quali possono contrarre matrimonio solo due persone di sesso diverso. Vengono poi esaminate, alla stregua del principio di eguaglianza e dell’art. 2 cost., alcune differenze di regolamentazione tra unione civile e matrimonio. Altra analisi concerne l’incidenza sulle fonti regionali della previsione statale per cui in generale, e salve alcune eccezioni, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile.Pubblicazioni consigliate
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