Il d.lgs. n. 23/2015, che ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha, tra l’altro, previsto un nuovo parametro di determinazione del danno in caso di licenziamento illegittimo (l’«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto»), recepito poi anche dal d.lgs. n. 81/2015 per le ipotesi in cui la condanna al risarcimento dei danni si aggiunge rispettivamente alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (art. 28, co. 2) e, in presenza di una somministrazione irregolare, all’accoglimento della domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore (art. 39, co. 2), e distinto dal parametro utilizzato dall’art. 18, l. n. 300/1970 (l’«ultima retribuzione globale di fatto»). Lo studio analizza i problemi applicativi conseguenti alla scelta adottata nel 2015, anche in rapporto al meccanismo derogatorio di cui all’art. 8, co. 2, lett. c, d.l. n. 138/2011, e alle possibili difficoltà nell’individuazione del concetto di «ultima retribuzione», tenendo altresì presente, su un piano più generale, la recente ordinanza del Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 7, lett. c, l. n. 183/2014 e degli artt. 2, 3, e 4, d.lgs. n. 23/2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 76 e 117, co. 1.

Il licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti: il nuovo parametro di determinazione del risarcimento

VIANELLO RICCARDO
2018

Abstract

Il d.lgs. n. 23/2015, che ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha, tra l’altro, previsto un nuovo parametro di determinazione del danno in caso di licenziamento illegittimo (l’«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto»), recepito poi anche dal d.lgs. n. 81/2015 per le ipotesi in cui la condanna al risarcimento dei danni si aggiunge rispettivamente alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (art. 28, co. 2) e, in presenza di una somministrazione irregolare, all’accoglimento della domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore (art. 39, co. 2), e distinto dal parametro utilizzato dall’art. 18, l. n. 300/1970 (l’«ultima retribuzione globale di fatto»). Lo studio analizza i problemi applicativi conseguenti alla scelta adottata nel 2015, anche in rapporto al meccanismo derogatorio di cui all’art. 8, co. 2, lett. c, d.l. n. 138/2011, e alle possibili difficoltà nell’individuazione del concetto di «ultima retribuzione», tenendo altresì presente, su un piano più generale, la recente ordinanza del Tribunale di Roma, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 7, lett. c, l. n. 183/2014 e degli artt. 2, 3, e 4, d.lgs. n. 23/2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 76 e 117, co. 1.
2018
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