Dopo aver illustrato l’orientamento della dottrina sulla struttura della accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, si conclude sul regime processuale dell’eccezione di decadenza dell’erede dal beneficio stesso (contro-eccezione rispetto alla responsabilità intra vires da lui invocata) distinguendo tra le fattispecie civilistiche di perdita del beneficio: la mancata tempestiva formazione dell’inventario, che costituisce fatto contrario all’acquisto della limitazione di responsabilità; le ipotesi degli artt. 493, 494, 505 c.c. (irregolarità e frodi dell’erede), nelle quali la decadenza è comminata dal codice a titolo di sanzione. Nel primo caso la (contro)eccezione va considerata rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio perché simmetrica all’eccezione di acquisto del beneficio, la quale è trattata come attinente a fatto costitutivo (complesso: dichiarazione e redazione dell’inventario); negli altri casi invece l’allegazione dei medesimi è diritto potestativo degli aventi diritto altrimenti lesi (creditori e legatari) sicché va trattata processualmente come eccezione in senso stretto. eccezione in senso stretto.
La (contro)eccezione di decadenza dall’accettazione beneficiata dell’eredità dal diritto sostanziale al processo
Susanna Tagliapietra
2017
Abstract
Dopo aver illustrato l’orientamento della dottrina sulla struttura della accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, si conclude sul regime processuale dell’eccezione di decadenza dell’erede dal beneficio stesso (contro-eccezione rispetto alla responsabilità intra vires da lui invocata) distinguendo tra le fattispecie civilistiche di perdita del beneficio: la mancata tempestiva formazione dell’inventario, che costituisce fatto contrario all’acquisto della limitazione di responsabilità; le ipotesi degli artt. 493, 494, 505 c.c. (irregolarità e frodi dell’erede), nelle quali la decadenza è comminata dal codice a titolo di sanzione. Nel primo caso la (contro)eccezione va considerata rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio perché simmetrica all’eccezione di acquisto del beneficio, la quale è trattata come attinente a fatto costitutivo (complesso: dichiarazione e redazione dell’inventario); negli altri casi invece l’allegazione dei medesimi è diritto potestativo degli aventi diritto altrimenti lesi (creditori e legatari) sicché va trattata processualmente come eccezione in senso stretto. eccezione in senso stretto.Pubblicazioni consigliate
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