Secondo le Sezioni Unite, il condono “tombale” di cui all’art. 9, l. n. 289/2002 definisce il rapporto tributario solo con riferimento alla base imponibile ed al conseguente debito d’imposta, cosicché l’amministrazione finanziaria conserva il potere di contestare i crediti d’imposta con ratio di agevolazione, nonostante siano stati indicati in una dichiarazione definita mediante quel tipo di condono. La motivazione di tale conclusione, tuttavia, non sembra del tutto convincente. Non basta ricordare che la cognizione sui rimborsi richiesti in dichiarazione non è soggetta a termini decadenziali, perché il recupero dei crediti d’imposta illegittimamente compensati rientra nei ben diversi poteri di controllo automatico o formale o di accertamento, soggetti a siffatti termini. L’idea che sarebbe contrario alla funzione finanziaria del condono collegarvi il consolidamento di pretese del contribuente verso l’Erario non può sostituire l’interpretazione della normativa, considerando come il legislatore offra con il condono l’opportunità di non subire certi tipi di controlli. Le interpretazioni date da questa sentenza, in ogni caso, destano vari dubbi e perplessità.
Il condono “tombale” non preclude il recupero di crediti d’imposta di natura agevolativa
roberto schiavolin
2018
Abstract
Secondo le Sezioni Unite, il condono “tombale” di cui all’art. 9, l. n. 289/2002 definisce il rapporto tributario solo con riferimento alla base imponibile ed al conseguente debito d’imposta, cosicché l’amministrazione finanziaria conserva il potere di contestare i crediti d’imposta con ratio di agevolazione, nonostante siano stati indicati in una dichiarazione definita mediante quel tipo di condono. La motivazione di tale conclusione, tuttavia, non sembra del tutto convincente. Non basta ricordare che la cognizione sui rimborsi richiesti in dichiarazione non è soggetta a termini decadenziali, perché il recupero dei crediti d’imposta illegittimamente compensati rientra nei ben diversi poteri di controllo automatico o formale o di accertamento, soggetti a siffatti termini. L’idea che sarebbe contrario alla funzione finanziaria del condono collegarvi il consolidamento di pretese del contribuente verso l’Erario non può sostituire l’interpretazione della normativa, considerando come il legislatore offra con il condono l’opportunità di non subire certi tipi di controlli. Le interpretazioni date da questa sentenza, in ogni caso, destano vari dubbi e perplessità.Pubblicazioni consigliate
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