Il commento esamina criticamente il novellamente affermatosi indirizzo giurisprudenziale che, per il caso di notifica della sentenza d’appello a mezzo PEC, pretende dal ricorrente – a pena d’improcedibilità ex art. 369, n. 2, c.p.c., il deposito dei documenti ricevuti (messaggio PEC, sentenza e relata) con attestazione di conformità del difensore ricevente. L’autore, dopo aver ripercorso la disciplina della notifica a mezzo PEC, si sofferma sulle specificità di tale procedimento e pone in evidenza come l’indirizzo della S.C. sottenda l’idea incongrua di una partecipazione del destinatario al perfezionamentodella notifica, quando invece l’iter notificatorio si colloca integralmente nella sfera di attivitàe di responsabilità del mittente, che è l’unico titolato a contestare la corrispondenza al vero dei documenti prodotti dal destinatario, senza che con ciò, proprio perché si tratta dominus della notifica, tale facoltà di contestazione lo renda anche dominus del controllo sulla tempestività dell’impugnazione e, così, del passaggio in giudicato della sentenza.
L’improcedibilità in cassazione 2.0: quali gli oneri congrui di deposito a fronte di notifica della sentenza a mezzo pec?
De Cristofaro Marco
2018
Abstract
Il commento esamina criticamente il novellamente affermatosi indirizzo giurisprudenziale che, per il caso di notifica della sentenza d’appello a mezzo PEC, pretende dal ricorrente – a pena d’improcedibilità ex art. 369, n. 2, c.p.c., il deposito dei documenti ricevuti (messaggio PEC, sentenza e relata) con attestazione di conformità del difensore ricevente. L’autore, dopo aver ripercorso la disciplina della notifica a mezzo PEC, si sofferma sulle specificità di tale procedimento e pone in evidenza come l’indirizzo della S.C. sottenda l’idea incongrua di una partecipazione del destinatario al perfezionamentodella notifica, quando invece l’iter notificatorio si colloca integralmente nella sfera di attivitàe di responsabilità del mittente, che è l’unico titolato a contestare la corrispondenza al vero dei documenti prodotti dal destinatario, senza che con ciò, proprio perché si tratta dominus della notifica, tale facoltà di contestazione lo renda anche dominus del controllo sulla tempestività dell’impugnazione e, così, del passaggio in giudicato della sentenza.Pubblicazioni consigliate
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