Si sono sollevati vari dubbi di illegittimità costituzionale sull’imposta sostitutiva opzionale di euro 100’000 annui sui redditi di fonte estera, prevista dall’art. 24-bis TUIR per chi acquisisca la residenza fiscale in Italia dopo averla avuta all’estero per almeno nove anni. Dopo aver considerato le censure più significative, ci si concentra sui sospetti di violazione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza, in particolare sotto il profilo dell’eguaglianza tributaria e della ragionevolezza dei trattamenti in deroga ad essa. Il primo principio non appare rispettato, essendo un’imposta in misura fissa in contrasto con la logica della tassazione reddituale e non apparendo i presupposti per godere dell’agevolazione tali da ridurre la capacità contributiva dei beneficiari, nemmeno sotto il profilo di una ridotta partecipazione alla comunità statale. Quanto alla ragionevolezza, il meccanismo non pare molto efficace per attrarre in Italia, oltre ai “grandi ricchi”, le loro grandi ricchezze, ed i vantaggi ulteriori per i familiari, oltreché in contrasto con il principio di capacità contributiva, sembrano sproporzionati rispetto a quello scopo. Non appare tuttavia probabile che ciò possa condurre ad una dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale, sia per ragioni processuali, sia in quanto la giurisprudenza di essa lascia un’ampia discrezionalità al legislatore in materia di agevolazioni tributarie.

Sulla costituzionalità dell’imposta sostitutiva italiana per i c.d. “neo-residenti”. I dubbi sollevati in dottrina sono superabili ?

Roberto Schiavolin
2018

Abstract

Si sono sollevati vari dubbi di illegittimità costituzionale sull’imposta sostitutiva opzionale di euro 100’000 annui sui redditi di fonte estera, prevista dall’art. 24-bis TUIR per chi acquisisca la residenza fiscale in Italia dopo averla avuta all’estero per almeno nove anni. Dopo aver considerato le censure più significative, ci si concentra sui sospetti di violazione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza, in particolare sotto il profilo dell’eguaglianza tributaria e della ragionevolezza dei trattamenti in deroga ad essa. Il primo principio non appare rispettato, essendo un’imposta in misura fissa in contrasto con la logica della tassazione reddituale e non apparendo i presupposti per godere dell’agevolazione tali da ridurre la capacità contributiva dei beneficiari, nemmeno sotto il profilo di una ridotta partecipazione alla comunità statale. Quanto alla ragionevolezza, il meccanismo non pare molto efficace per attrarre in Italia, oltre ai “grandi ricchi”, le loro grandi ricchezze, ed i vantaggi ulteriori per i familiari, oltreché in contrasto con il principio di capacità contributiva, sembrano sproporzionati rispetto a quello scopo. Non appare tuttavia probabile che ciò possa condurre ad una dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale, sia per ragioni processuali, sia in quanto la giurisprudenza di essa lascia un’ampia discrezionalità al legislatore in materia di agevolazioni tributarie.
2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3285227
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