L’articolo illustra gli interrogativi di natura processuale suggeriti dalla nuova disciplina della vendita dei beni di consumo e, segnatamente, dalla disposizione dell’art. 1519-quinquies c.c., che prevede il diritto di regresso del venditore finale, che abbia ceduto un bene non conforme al contratto nei confronti di tutti i precedenti “anelli” della catena distributiva. Sotto il profilo processuale, infatti, non è chiaro a) se vi sia necessaria subordinazione dell’azione di costui alla propria condanna ed al proprio adempimento nei confronti del consumatore e, quindi, se siano applicabili in tali ipotesi le disposizioni contenute negli articoli 32, 106, 274, 331 c.p.c.. ; b) se detta garanzia si risolva in una normale pretesa contrattuale che può essere fatta valere anche a prescindere dalla pendenza della causa del consumatore contro il dettagliante o se vi sia dipendenza fra tali situazioni, di tal che possa dirsi che il diritto fatto valere contro il soggetto “a monte” nasce solo dalla soccombenza del convenuto venditore finale nell’azione contro di lui proposta dal consumatore o comunque quale conseguenza dell’avvenuta “ottemperanza” del dettagliante ai rimedi esperiti dal consumatore medesimo, di cui all’art. 1519-quater c.c.; c) se, in virtù di tale dipendenza, si possa configurare un onere di chiamata del proprio dante causa a carico del venditore finale nell’ambito della causa contro di lui proposta dal consumatore, in analogia con quanto prevede l’art. 1485 c.c. in tema di garanzia per evizione; d) come si raccordi tale garanzia con le tradizionali azioni edilizie; e) se quello che il legislatore chiama diritto di regresso sia propriamente tale; f) quali siano i soggetti destinatari di tale diritto di regresso; g) se la logica che consente al venditore finale di ripetere dal soggetto “responsabile” (o dai soggetti responsabili) la reintegrazione di quanto prestato sia di natura sanzionatoria o meramente restitutoria, come sembra emergere dal tenore letterale della disposizione; h) su quale parte del processo sul “regresso”, di conseguenza, gravi l’onere della prova in ordine alla responsabilità del difetto di conformità del prodotto.

L’azione di c.d. regresso del venditore finale fra garanzia “propria” e “impropria”: profili processuali e comparatistici

PRENDINI, Luca
2005

Abstract

L’articolo illustra gli interrogativi di natura processuale suggeriti dalla nuova disciplina della vendita dei beni di consumo e, segnatamente, dalla disposizione dell’art. 1519-quinquies c.c., che prevede il diritto di regresso del venditore finale, che abbia ceduto un bene non conforme al contratto nei confronti di tutti i precedenti “anelli” della catena distributiva. Sotto il profilo processuale, infatti, non è chiaro a) se vi sia necessaria subordinazione dell’azione di costui alla propria condanna ed al proprio adempimento nei confronti del consumatore e, quindi, se siano applicabili in tali ipotesi le disposizioni contenute negli articoli 32, 106, 274, 331 c.p.c.. ; b) se detta garanzia si risolva in una normale pretesa contrattuale che può essere fatta valere anche a prescindere dalla pendenza della causa del consumatore contro il dettagliante o se vi sia dipendenza fra tali situazioni, di tal che possa dirsi che il diritto fatto valere contro il soggetto “a monte” nasce solo dalla soccombenza del convenuto venditore finale nell’azione contro di lui proposta dal consumatore o comunque quale conseguenza dell’avvenuta “ottemperanza” del dettagliante ai rimedi esperiti dal consumatore medesimo, di cui all’art. 1519-quater c.c.; c) se, in virtù di tale dipendenza, si possa configurare un onere di chiamata del proprio dante causa a carico del venditore finale nell’ambito della causa contro di lui proposta dal consumatore, in analogia con quanto prevede l’art. 1485 c.c. in tema di garanzia per evizione; d) come si raccordi tale garanzia con le tradizionali azioni edilizie; e) se quello che il legislatore chiama diritto di regresso sia propriamente tale; f) quali siano i soggetti destinatari di tale diritto di regresso; g) se la logica che consente al venditore finale di ripetere dal soggetto “responsabile” (o dai soggetti responsabili) la reintegrazione di quanto prestato sia di natura sanzionatoria o meramente restitutoria, come sembra emergere dal tenore letterale della disposizione; h) su quale parte del processo sul “regresso”, di conseguenza, gravi l’onere della prova in ordine alla responsabilità del difetto di conformità del prodotto.
2005
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