L’intervento dello Stato italiano nella repressione di fatti illeciti penalmente rilevanti non subisce limitazioni qualora questi siano conseguenti a condotte produttive di eventi verificatisi in territorio italiano, poste in essere da soggetti che non godono di immunità personale-funzionale. Il delegato pontificio di una Basilica sita a pieno titolo sul territorio italiano, non annoverata negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, è soggetto alla giurisdizione italiana per condotta produttiva di fatti illeciti penalmente rilevanti verificatisi all’interno di tale Basilica, non godendo la stessa dell’immunità prevista dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. Inoltre, la Delegazione pontificia in quanto tale, pur essendo inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della Santa Sede, non può considerarsi ente centrale della Chiesa Cattolica (ex art. 11 del Trattato suddetto) non essendo espressamente definita quale organismo costituente la Curia romana stricto sensu e, quantunque lo fosse, non sarebbe comunque immune dalla giurisdizione dello Stato italiano bensì sarebbe esente da ogni ingerenza di tipo amministrativo e patrimoniale.

La giurisdizione dello Stato sulle proprietà della Santa Sede in Italia tra immunità e non ingerenza: il caso della Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant’Antonio in Padova

GASSI, VITO
2017

Abstract

L’intervento dello Stato italiano nella repressione di fatti illeciti penalmente rilevanti non subisce limitazioni qualora questi siano conseguenti a condotte produttive di eventi verificatisi in territorio italiano, poste in essere da soggetti che non godono di immunità personale-funzionale. Il delegato pontificio di una Basilica sita a pieno titolo sul territorio italiano, non annoverata negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, è soggetto alla giurisdizione italiana per condotta produttiva di fatti illeciti penalmente rilevanti verificatisi all’interno di tale Basilica, non godendo la stessa dell’immunità prevista dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. Inoltre, la Delegazione pontificia in quanto tale, pur essendo inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della Santa Sede, non può considerarsi ente centrale della Chiesa Cattolica (ex art. 11 del Trattato suddetto) non essendo espressamente definita quale organismo costituente la Curia romana stricto sensu e, quantunque lo fosse, non sarebbe comunque immune dalla giurisdizione dello Stato italiano bensì sarebbe esente da ogni ingerenza di tipo amministrativo e patrimoniale.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3304665
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